LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

CAPO II
 ORGANISMI E STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE E VALUTAZIONE
Art. 6
 (Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1. La Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori, già istituita con l' articolo 41 della legge regionale 16/2012 , è costituita con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario ed è composta da:
a) l'Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, o suo delegato, con funzioni di presidente;
b) i Rettori delle Università degli studi di Trieste e di Udine, o loro delegati;
c) il Direttore della Scuola Internazionale Superiore di Studi Avanzati (SISSA) di Trieste, o suo delegato;
d) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati;
d bis) i Presidenti degli Istituti Tecnici Superiori (ITS);
e) due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Trieste e due rappresentanti degli studenti iscritti all'Università degli studi di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a);
f) due rappresentanti degli studenti degli Istituti per l'alta formazione artistica e musicale, di cui uno iscritto al Conservatorio di musica di Trieste e uno iscritto al Conservatorio di musica di Udine, individuati tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b);
g) un rappresentante dei dottorandi di ricerca iscritti alla SISSA di Trieste di cui al Comitato degli studenti dell'articolo 16, comma 1, lettera c);
g bis) un rappresentante degli studenti iscritti agli ITS individuato tra i componenti del Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c bis);
h) i Presidenti dei Consorzi universitari o loro delegati e i rappresentati degli enti nei cui territori di riferimento sono ospitate sedi decentrate degli Atenei e che operano in materia di diritto allo studio universitario o loro delegati.
2. Possono essere invitati a partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, una rappresentanza dei gestori delle strutture convittuali regionali e i rappresentanti di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.
2 bis. Per i criteri di riparto e per gli interventi di sostegno del diritto allo studio presso le sedi decentrate, partecipano alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni ospitanti le sedi decentrate.
3. Il Direttore dell'ARDIS e il Direttore centrale competente in materia di diritto allo studio universitario o suo delegato partecipano alle riunioni della Conferenza con funzioni consultive.
4. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti.
5. La Conferenza rimane in carica per la durata della legislatura ed è ricostituita entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.
6. Ai fini del rinnovo dei rappresentanti degli studenti e della loro sostituzione in caso di cessazione anticipata, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 9.
Note:
1Lettera h) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera a), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera b), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Lettera d bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
4Lettera g) del comma 1 sostituita da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
5Lettera g bis) del comma 1 aggiunta da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 24/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
6Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 7
 (Competenze e funzionamento della Conferenza regionale per il diritto agli studi superiori)
1. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l'attuazione del diritto agli studi superiori nel territorio regionale. In particolare:
a) predispone la proposta di linee guida di cui all'articolo 8;
b) favorisce la ricerca e l'attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l'economicità della gestione;
c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza dell'ARDIS, quelli di competenza del sistema universitario regionale e degli altri enti che operano presso le sedi universitarie decentrate in materia di diritto allo studio universitario;
d) verifica lo stato di attuazione delle linee guida e del programma triennale degli interventi di cui agli articoli 8 e 9.
2. La Conferenza si riunisce almeno una volta l'anno su convocazione del Presidente o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.
3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
4. La Conferenza ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, la quale assicura l'attività di supporto.
5. La partecipazione alla Conferenza è onorifica e dà luogo al solo rimborso delle spese sostenute secondo le modalità e le misure previste per i dipendenti regionali.
Note:
1Lettera c) del comma 1 sostituita da art. 7, comma 61, lettera c), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 8
 (Linee guida)
1. La Giunta regionale approva, su proposta della Conferenza di cui all'articolo 6 e sentita la Commissione consiliare competente, le linee guida per l'attuazione, da parte dell'ARDIS, delle finalità, degli interventi e dei servizi di cui alla presente legge.
2. Le linee guida stabiliscono per gli interventi di cui all'articolo 22, tra l'altro:
a) gli indirizzi per l'offerta e gli standard minimi di qualità dei servizi medesimi;
b) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDIS dei requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito;
c) gli indirizzi per la determinazione delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDIS agli studenti di cui all'articolo 4, comma 1;
d) i criteri di partecipazione al costo dei servizi per gli altri soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
e) i limiti minimi e massimi entro i quali sono fissati gli importi dei sostegni economici;
f) le eventuali quote d'interventi riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e per le mobilità internazionali;
g) gli indirizzi per il sostegno a favore di altri enti e istituzioni regionali per il potenziamento della gamma e della qualità dei servizi rivolti agli studenti e i criteri di riparto delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni medesime per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, tenuto conto della dimensione e delle caratteristiche dei servizi stessi.
3. Le linee guida stabiliscono inoltre:
a) gli indirizzi per la determinazione da parte dell'ARDIS dei criteri di esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
b) l'indirizzo per il sostegno dell'offerta abitativa regionale, tenuto conto prioritariamente dell'offerta abitativa dell'ARDIS;
c) gli indirizzi per la predisposizione da parte dell'ARDIS della Carta dei servizi di cui all'articolo 36;
d) gli indirizzi per l'attuazione di ogni altra forma di intervento di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c).
4. Le linee guida hanno validità triennale con decorrenza dalla data di approvazione e possono essere aggiornate.
5. Con il medesimo atto la Giunta regionale provvede all'aggiornamento della tassa per l'abilitazione all'esercizio professionale di cui all' articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).
Note:
1Lettera g) del comma 2 sostituita da art. 7, comma 61, lettera d), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite alla lettera b) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite alla lettera c) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
6Parole sostituite alla lettera b) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
7Parole sostituite alla lettera c) del comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 9
 (Programma triennale degli interventi)
1. Il Direttore generale dell'ARDIS di cui all'articolo 15 predispone, in conformità alle linee guida di cui all'articolo 8 e d'intesa con il Comitato degli studenti di cui all'articolo 16, lo schema del programma triennale degli interventi, di seguito denominato programma.
2. Il programma definisce gli obiettivi generali, le priorità, i risultati attesi, le azioni e gli strumenti necessari per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge. Il programma stabilisce, in particolare:
a) i criteri per perseguire un sostanziale equilibrio nell'attribuzione degli interventi di sostegno economico, anche a livello territoriale;
b) i requisiti per l'accesso e la fruizione degli interventi, con particolare riferimento ai requisiti di reddito e di merito per gli interventi attribuibili per concorso;
c) i criteri per l'esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;
d) i criteri e i parametri per la determinazione degli eventuali requisiti di reddito e merito per l'accesso e la fruizione dei servizi rivolti alla generalità degli studenti;
d bis) la programmazione delle risorse destinate nel triennio a sostegno degli enti e istituzioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera g), per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate;
e) la programmazione triennale dei lavori pubblici dell'ARDIS;
f) la quota di partecipazione al costo dei servizi offerti dall'ARDIS ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 2, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d).
2 bis. Le risorse di cui al comma 2, lettera d bis), sono stabilite con la legge di stabilità regionale.
3. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.
Note:
1Lettera d bis) del comma 2 aggiunta da art. 7, comma 61, lettera e), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Comma 2 bis aggiunto da art. 7, comma 61, lettera f), L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
4Parole sostituite alla lettera e) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
5Parole sostituite alla lettera f) del comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
Art. 10
 (Clausola valutativa)
1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti con riguardo al perseguimento e al conseguimento delle finalità previste all'articolo 2. A tal fine la Giunta regionale presenta:
a) decorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, una relazione che dà conto dello stato degli adempimenti e illustra i contenuti delle linee guida previste all'articolo 8 e del programma di cui all'articolo 9, rilevando le eventuali criticità emerse;
b) entro sei mesi dalla chiusura di ciascun triennio, un rapporto di valutazione che, sulla base di apposita relazione di rendicontazione da parte dell'ARDIS sugli interventi realizzati nel periodo di riferimento, documenta i risultati conseguiti rispetto a quelli attesi secondo le priorità e gli obiettivi definiti dal programma, dando conto:
1) dei dati reperiti con l'eventuale supporto del sistema universitario relativi alla popolazione studentesca universitaria della regione rispetto alla popolazione potenziale, ivi comprese informazioni relative al numero di laureati per anno, ai tempi di conseguimento della laurea e all'abbandono degli studi, posti a confronto con i corrispondenti valori degli anni antecedenti l'entrata in vigore della presente legge;
2) dello stato dei servizi per il diritto allo studio universitario e della misura del soddisfacimento delle domande di accesso ai benefici di cui al capo IV, in relazione ai livelli essenziali delle prestazioni e ai requisiti di eleggibilità, dandone evidenza per le diverse sedi, centrali o decentrate;
3) dei costi sostenuti e della percentuale di copertura delle spese con gli introiti della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e delle tariffe dei servizi offerti dall'ARDIS, ivi compresa l'eventuale quota di partecipazione prevista per gli interventi a favore dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 2;
4) delle modalità di partecipazione del Comitato degli studenti al programma triennale e alla Carta dei servizi di cui all'articolo 36, nonché della misura del recepimento delle proposte formulate al Direttore generale e degli esiti della verifica sulla qualità dei servizi, con rilevazione del livello di soddisfazione percepito dall'utenza mediante questionario reso disponibile in apposita sezione della menzionata Carta dei servizi.
2. La Giunta regionale tiene conto degli esiti del controllo e della valutazione consiliare in sede di adozione e aggiornamento delle linee guida e del programma triennale.
3. Le informative giuntali previste al comma 1 e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito web del Consiglio regionale.
Note:
1Parole sostituite alla lettera b) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al numero 3) della lettera b) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.