LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 5
 (Soggetti attuatori)
1. La Regione svolge funzioni di programmazione e valutazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario. In particolare:
a) approva le linee guida di cui all'articolo 8 per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 22;
b) provvede alla valutazione dei risultati conseguiti con l'attuazione degli interventi secondo le modalità di cui all'articolo 10;
c) provvede all'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 12 e 13 nei confronti dell'ARDIS;
d) provvede alla gestione degli interventi edilizi finalizzati ai servizi per l'accoglienza di cui all' articolo 24 della legge regionale 9 agosto 2012, n. 16 (Interventi di razionalizzazione e riordino di enti, aziende e agenzie della Regione);
e) definisce i criteri di accreditamento dell'offerta abitativa per l'accesso alle contribuzioni regionali, secondo le modalità di cui all' articolo 25 della legge regionale 16/2012 .
(1)
2. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 la Regione si avvale dell'ARDIS.
3. L'ARDIS svolge le proprie attività direttamente o mediante accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati operanti negli ambiti previsti dalla presente legge, secondo il principio della sussidiarietà.
Note:
1Parole sostituite alla lettera c) del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
2Parole sostituite al comma 2 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.
3Parole sostituite al comma 3 da art. 40, comma 1, L. R. 24/2020 , a seguito della sostituzione dell'art. 11 della L.R. 21/2014 a decorrere dall'1/1/2021.