LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 39
  (Modifiche alla legge regionale 16/2012 )
1. All' articolo 24 della legge regionale 16/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Nell'ambito degli indirizzi di cui all'articolo 29, >> sono sostituite dalle seguenti: << Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, >>;

b)
al comma 3 le parole << il soggetto gestore degli interventi di cui all'articolo 27 >> sono sostituite dalla seguenti: << l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, >>;

c)
il comma 4 dell'articolo 24 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:
<<4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.>>.

2.
Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2012 è sostituito dal seguente:
<<1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.>>.