LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 38 bis
 (Restituzione di somme erogate)
1. Qualora i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge siano tenuti alla restituzione degli importi corrispondenti a benefici revocati o oggetto di rinuncia, la restituzione degli stessi, qualora di importo complessivo minore o uguale a 2.000 euro, avviene con le seguenti modalità:
a) pagamento in un'unica soluzione;
b) pagamento rateizzato per un periodo non superiore a trentasei mesi, previa richiesta del soggetto interessato.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera b), l'Agenzia non applica gli interessi legali.
3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, nel corso del periodo di rateazione, di tre rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e il debito non può più essere rateizzato.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 87, comma 1, lettera b), L. R. 9/2019