LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 14 novembre 2014, n. 21

Norme in materia di diritto allo studio universitario.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2021

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  20/11/2014
Materia:
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 31
 (Servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi)
1. I servizi culturali, per l'aggregazione, turistici e sportivi sono resi per sostenere lo sviluppo delle attività poste in essere in questi settori, comprese quelle promosse o realizzate dagli studenti per le finalità specifiche di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).
2. I servizi di cui al comma 1 prevedono:
a) la stipula di accordi, protocolli d'intesa e convenzioni, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, con i soggetti presenti sul territorio che erogano servizi culturali, di aggregazione, sportivi, al fine di consentire l'accesso degli studenti alle iniziative da essi programmate a prezzi agevolati;
b) la promozione dell'organizzazione di attività sportive sia nell'ambito universitario, sia in collaborazione con le associazioni sportive universitarie e le federazioni sportive;
c) la promozione di forme di turismo culturale per gli studenti tramite l'effettuazione di viaggi e soggiorni in Italia e all'estero con finalità di studio, mediante accordi con gli organismi a ciò preposti e con le organizzazioni turistiche nazionali ed estere;
d) la promozione dell'associazionismo universitario in genere, compresi i neolaureati, nel rispetto della presente legge e della normativa vigente.
3. I servizi possono essere rivolti a tutti i destinatari di cui all'articolo 4.