LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/11/2014
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

TITOLO IV
 LIVELLI ORGANIZZATIVI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
CAPO I
 PRINCIPI ORGANIZZATIVI
Art. 14

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 15

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina della lettera b) del comma 2 da art. 8, comma 24, L. R. 20/2015
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 16

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
CAPO II
 ASSISTENZA SANITARIA COLLETTIVA IN AMBIENTE DI VITA E DI LAVORO
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
CAPO III
 ASSISTENZA DISTRETTUALE
SEZIONE I
 PRINCIPI DELL'ASSISTENZA PRIMARIA E STANDARD ORGANIZZATIVI
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
SEZIONE II
 ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA PRIMARIA
Art. 19

( ABROGATO )

Note:
1Comma 15 sostituito da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 26/2014
2Comma 15 bis aggiunto da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 68, comma 1, L. R. 26/2014
4Gli effetti del comma 15 bis del presente articolo decorrono dall' 1 gennaio 2016, a seguito di quanto disposto dall'art. 56 ter della L.R. 26/2014, come introdotto dall'art. 37, comma 1, della L.R. 12/2015.
5Il termine indicato all'art. 56 ter, L.R. 26/2014 è prorogato di 120 giorni, come disposto all'art. 29, c. 1, L.R. 26/2015.
6Gli effetti del comma 15 bis decorrono dall'1 gennaio 2017, ai sensi dell'art. 56 ter della L.R.26/2014, come modificato dall'art. 14, c.1, della L.R. 10/2016.
7Parole sostituite al comma 13 da art. 9, comma 48, L. R. 31/2017
8Lettera h) del comma 14 sostituita da art. 8, comma 7, L. R. 44/2017
9Comma 9 abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
10Comma 10 abrogato da art. 16, comma 2, lettera d), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
11Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 20

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 8, comma 29, L. R. 20/2015
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 21

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 23

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 24

( ABROGATO )

(6)
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, L. R. 44/2017
2Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 12/2018
3Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 12/2018
4Parole aggiunte alla lettera b) del comma 2 da art. 9, comma 46, numero 1), L. R. 25/2018
5Comma 2 bis aggiunto da art. 9, comma 46, numero 2), L. R. 25/2018
6Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
CAPO IV
 ASSISTENZA OSPEDALIERA
SEZIONE I
 PRINCIPI DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
SEZIONE II
 PROGRAMMAZIONE OSPEDALIERA
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
SEZIONE III
 ORGANIZZAZIONE DELL'ASSISTENZA OSPEDALIERA
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 28

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte alla lettera b) del comma 5 da art. 74, comma 1, L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 29
 (Presidi ospedalieri di base)
1.  
( ABROGATO )
(4)
1 bis. Presso i presidi ospedalieri di base "spoke" le strutture che svolgono una funzione in più sedi operative, di norma, assicurano l'attività urgente solo presso una delle sedi operative del presidio, sussistenti i requisiti strutturali e professionali stabiliti dalla normativa statale. Il presidio ospedaliero di base "spoke" Latisana e Palmanova, di cui all'articolo 28, assicura le degenze della funzione di ginecologia e ostetricia con punto nascita, ivi compresa la pediatria, presso la sede operativa di Latisana.
1 ter. Presso il presidio ospedaliero di base "spoke" di Latisana e Palmanova, nella sede operativa di Palmanova sono assicurate:
a) le funzioni di pronto soccorso e medicina d'urgenza, medicina interna, cardiologia, oncologia, nefrologia, dialisi e riabilitazione;
b) le funzioni di centro unico regionale di produzione degli emocomponenti, di medicina trasfusionale, radiologia e gastroenterologia;
c) le funzioni di chirurgia programmata di ortopedia, oculistica, mammaria e day surgery multidisciplinare;
d) le funzioni ambulatoriali multidisciplinari, ivi comprese, quelle relative al percorso nascita e alla pediatria;
e) le funzioni della struttura operativa regionale di emergenza sanitaria.
(2)
1 quater. Le funzioni e le attività di cui ai commi 1 bis e 1 ter sono specificate in sede di atti di programmazione regionale o con specifici atti attuativi.
2.  
( ABROGATO )
(5)
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
2Comma 1 ter aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
3Comma 1 quater aggiunto da art. 75, comma 1, L. R. 9/2019
4Comma 1 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
5Comma 2 abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 31

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 74, comma 2, L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 34

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 74, comma 3, L. R. 9/2019
2Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 35

( ABROGATO )

(3)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
2Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018
3Articolo abrogato da art. 71, comma 2, L. R. 22/2019 , a decorrere dall'1/1/2020.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 16, comma 2, lettera b), L. R. 27/2018