LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17

Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2020

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  06/11/2014
Materia:
320.01 - Programmazione ed organizzazione sanitaria e ospedaliera

Art. 5
 (Aziende per l'assistenza sanitaria)
1. Sono Aziende per l'assistenza sanitaria:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)   ( ABROGATA )
e) l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale", istituita mediante accorpamento dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone, con sede legale a Pordenone.
2.  
( ABROGATO )
(8)
3.  
( ABROGATO )
(9)
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9. A decorrere dall'1 gennaio 2015:
a)
l'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 " Friuli Occidentale " succede nel patrimonio dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 " Friuli Occidentale " e dell'Azienda ospedaliera " Santa Maria degli Angeli " di Pordenone, che vengono contestualmente soppresse;

b) all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale" sono trasferiti tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresi quelli derivanti dai rapporti di lavoro, facenti capo all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e all'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;
c) tutte le funzioni svolte dall'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale" e dall'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone sono trasferite all'Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale".
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12.  
( ABROGATO )
Note:
1Integrata la disciplina del comma 7 da art. 5, comma 10, L. R. 33/2015
2Integrata la disciplina della lettera e) del comma 1 da art. 11, comma 3, L. R. 27/2018
3Vedi anche quanto disposto dall'art. 11, comma 8, L. R. 27/2018
4Lettera a) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
5Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
6Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
7Lettera d) del comma 1 abrogata da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
8Comma 2 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
9Comma 3 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
10Comma 4 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
11Comma 5 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
12Comma 6 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
13Comma 7 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
14Comma 8 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
15Comma 10 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
16Comma 11 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.
17Comma 12 abrogato da art. 16, comma 2, lettera e), L. R. 27/2018 , a decorrere dall'1/1/2020.