LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

CAPO V
 VALORIZZAZIONE DELLA MEMORIA STORICA
Art. 27
 (Valorizzazione della memoria storica)
1. La Regione sostiene:
a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
Art. 27 bis
 (Attività dell'Università popolare di Trieste)
1. La Regione concorre con lo Stato a promuovere la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale e linguistico del gruppo etnico italiano dei Paesi dell’ex Jugoslavia, e i rapporti dello stesso gruppo con la nazione italiana, e a tal fine concorre a sostenere le attività svolte dall'Università popolare di Trieste a sostegno di particolari e qualificati progetti da attuarsi nell'ambito dei rapporti culturali con tale gruppo etnico.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone a favore dell'Università popolare di Trieste un finanziamento annuo da utilizzare secondo gli indirizzi e le modalità definiti in un'apposita convenzione di durata triennale e a fronte di programmi annuali di intervento, coordinati con quelli promossi o sostenuti dallo Stato e muniti del nulla osta del Ministero degli Affari esteri, che sono approvati con deliberazione della Giunta regionale. Il finanziamento, su richiesta del beneficiario, è erogato in un'unica soluzione anticipata nel termine stabilito dalla convenzione.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato altresì un finanziamento annuale per il funzionamento e lo sviluppo delle attività dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia. A tale scopo la Regione è autorizzata a delegare all'Università popolare di Trieste l'esercizio di funzioni amministrative relative agli interventi contributivi a favore dei soggetti rappresentativi del gruppo etnico italiano dei Paesi dell'ex Jugoslavia.
4. Con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti le modalità di attuazione del sostegno di cui al comma 1, le modalità di esercizio delle funzioni delegate e i criteri di riparto delle risorse destinate ai soggetti rappresentativi di cui al comma 3, e i criteri minimi della convenzione di cui al comma 2.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 1, comma 8, L. R. 7/2015 . Il presente articolo ha effetto dall' 1 gennaio 2016, come stabilito al comma 9 del medesimo art. 1, L.R. 7/2015.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, lettera e), numero 1), L. R. 7/2016
3Comma 3 sostituito da art. 1, comma 1, lettera e), numero 2), L. R. 7/2016
Art. 27 ter
 (Riconoscimento della quota sociale)
1. L'Amministrazione regionale promuove l'associazionismo tra i soggetti beneficiari del finanziamento di cui agli articoli 27 e 27 bis e gli organismi e istituti aventi medesime finalità statutarie, con particolare riguardo allo svolgimento di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, anche attraverso il riconoscimento del pagamento delle quote sociali per la partecipazione agli stessi.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 12/2017
2Articolo interpretato da art. 7, comma 10, L. R. 31/2017
Art. 27 quater
 (Promozione della cultura storica ed etnografica)
1. La Regione, al fine di sostenere la crescita di una cultura di pace e della pacifica convivenza tra i popoli in coerenza con i valori della Costituzione, promuove la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale storico ed etnografico relativo al territorio della Regione e delle aree contermini, attraverso lo svolgimento di studi, ricerche, attività educative e didattiche ed eventi e manifestazioni anche transnazionali, nonché attraverso la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico.
2. Nell'ambito delle finalità previste dal comma 1, l'Amministrazione regionale concede contributi per progetti concernenti una o più delle seguenti fattispecie:
a) la realizzazione di studi e ricerche storiche, registrazioni di testimonianze, digitalizzazione, ripristino di materiale audiovisivo e fotografico, creazione di prodotti multimediali, fotografici, storytelling e attività espositive;
b) la realizzazione di eventi e manifestazioni aperti al pubblico, anche transnazionali, aventi carattere espositivo, musicale, teatrale e di spettacolo o divulgativo, attinenti ai fatti storici e finalizzati al rafforzamento di una cultura della pace, della convivenza e alla costruzione di una nuova cittadinanza europea;
c) la realizzazione di progetti educativi e didattici a favore degli alunni delle scuole, ivi compresa la produzione di materiale di divulgazione;
c bis) la realizzazione di interventi di miglioramento funzionale, di messa in sicurezza e di adeguamento tecnologico degli immobili afferenti al patrimonio materiale storico ed etnografico, finalizzati alla migliore fruibilità del patrimonio medesimo.
3. Con regolamento regionale da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), previo parere della Commissione consiliare competente, sono stabilite, in particolare, le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, le modalità di erogazione del contributo, la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse e sono fissati i termini del procedimento.
4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:
a) uno o più avvisi pubblici con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 3, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;
b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.
5.  
( ABROGATO )
(6)
6.  
( ABROGATO )
6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 7, comma 3, L. R. 29/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
2Parole soppresse alla lettera a) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 13/2020
3Parole soppresse alla lettera b) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 13/2020
4Parole soppresse alla lettera c) del comma 2 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 13/2020
5Lettera a) del comma 2 sostituita da art. 13, comma 1, lettera a), L. R. 19/2021
6Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 19/2021
7Comma 4 sostituito da art. 6, comma 7, lettera a), L. R. 13/2023
8Comma 6 bis aggiunto da art. 6, comma 7, lettera b), L. R. 13/2023
9Parole soppresse alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
10Parole aggiunte alla lettera a) del comma 4 da art. 6, comma 3, lettera f), L. R. 14/2023
11Comma 6 abrogato da art. 6, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Lettera c bis) del comma 2 aggiunta da art. 6, comma 1, lettera f), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.