LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 32 ter
 (Rendicontazione spese sostenute prima della domanda e iniziative svolte fuori del territorio regionale)
1. Con riferimento agli incentivi di cui alla presente legge:
a) se previsto in regolamento o in avviso pubblico sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014
2Parole aggiunte alla lettera a) del comma 1 da art. 1, comma 1, lettera f), L. R. 7/2016