LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 21
 (Cinema nelle aree montane svantaggiate)
1. La Regione riconosce nella diffusione della cultura cinematografica un importante elemento di promozione e di crescita culturale, sociale ed economica delle comunità locali delle aree montane svantaggiate del Friuli Venezia Giulia e favorisce progetti qualificati finalizzati alla circolazione in queste aree di rassegne e retrospettive dedicate ad autori, temi e generi cinematografici di qualità.
2.  
( ABROGATO )
3. Per favorire i progetti di cui al comma 1, sono previsti specifici criteri premianti e priorità di selezione negli avvisi pubblici di cui agli articoli 18, comma 2, lettera b), e 23, comma 6.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 1, lettera d), L. R. 20/2015
2Comma 2 abrogato da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 13/2021
3Comma 3 sostituito da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 13/2021