LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 14
 (Incentivi annuali per progetti regionali)
1. In attuazione dell'articolo 9, comma 2, lettera d), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
2. Con uno o più avvisi pubblici sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, eventuali esclusioni, limitazioni percentuali, forfetizzazioni e importi minimi relativi alle spese ammissibili stabilite nel regolamento di cui al comma 1, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 1.
2 bis. Gli avvisi pubblici di cui al comma 2 si riferiscono ai seguenti settori d'intervento:
a) eventi e festival nel settore dello spettacolo dal vivo;
b) rassegne e stagioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
c) attività concertistica e manifestazioni musicali delle orchestre regionali;
d) nuove produzioni nel settore dello spettacolo dal vivo;
e) distribuzione degli spettacoli dal vivo;
f) progetti locali di spettacolo dal vivo.
(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017
2Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 6, comma 3, lettera b), L. R. 14/2023
4Comma 2 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.