LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 32 bis
 (Acconto degli incentivi)
1. Gli incentivi di cui alla presente legge possono essere concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata su richiesta dei beneficiari.
1 bis.  
( ABROGATO )
1 ter. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 7/2000 , tutti gli acconti degli incentivi di cui alla presente legge non sono subordinati alla presentazione di apposite fideiussioni bancarie o polizze assicurative o alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 84, lettera c), L. R. 27/2014
2Comma 1 bis aggiunto da art. 6, comma 1, lettera g), L. R. 20/2015
3Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 41, lettera h), numero 1), L. R. 14/2016
4Parole soppresse al comma 1 bis da art. 6, comma 41, lettera h), numero 2), L. R. 14/2016
5Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016
6Parole soppresse al comma 1 da art. 1, comma 22, lettera a), L. R. 16/2016
7Parole sostituite al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016
8Parole soppresse al comma 1 bis da art. 1, comma 22, lettera b), L. R. 16/2016
9Comma 1 ter aggiunto da art. 7, comma 11, lettera d), L. R. 31/2017
10Comma 1 sostituito da art. 49, comma 2, lettera a), L. R. 6/2019
11Comma 1 bis abrogato da art. 49, comma 2, lettera b), L. R. 6/2019