LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 32
 (Rendicontazione spese fino all'ammontare dell'incentivo concesso)
1. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 7/2000 , le spese relative agli incentivi di cui alla presente legge sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.