LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 29 bis
 (Partenariato con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali a progetti o programmi triennali)
1. Per la finalità di cui all'articolo 29, comma 1, la Regione può stipulare con i soggetti beneficiari dei finanziamenti annuali per progetti o programmi triennali di cui agli articoli 9, comma 2, lettere a), b) e c), 11, comma 1, 12, comma 1, 13, comma 1, 18, comma 2, lettera a), 19, commi 1 e 2, 24, comma 2, lettera a), e 26, comma 2, lettera a), e comma 3, nonché 30 bis, comma 2, convenzioni per la realizzazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, ulteriori rispetto a quelli oggetto dei finanziamenti medesimi.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione dispone specifici finanziamenti da utilizzare secondo gli indirizzi definiti con deliberazione della Giunta regionale e con le modalità definite nelle convenzioni di cui al comma 1, di durata anche pluriennale.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 6, comma 36, L. R. 24/2019 , con effetto dall'1/1/2020.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 2, L. R. 22/2020