LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 27
 (Valorizzazione della memoria storica)
1. La Regione sostiene:
a) l'organizzazione di manifestazioni e la gestione di attività culturali e didattiche ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia da parte delle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché della federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali;
b) l'organizzazione di progetti mirati alla valorizzazione della memoria e della testimonianza storica, tra cui il recupero e la divulgazione di materiale storico-documentale e l'organizzazione di incontri nelle scuole, da parte delle associazioni rappresentative degli ex combattenti, partigiani, resistenti, deportati, mutilati e invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per cause di guerra, e delle associazioni d'arma.
2. Il sostegno di cui al comma 1 è effettuato tramite:
a) finanziamento annuale ad attività di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.
3. Ai sensi del comma 2, lettera a), la Regione finanzia l'attività di soggetti, di cui al comma 1, lettera a), almeno di rilevanza regionale.
4. In attuazione del comma 3, con regolamento regionale, da adottare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda di finanziamento e del rendiconto, le modalità di selezione dei soggetti da ammettere a finanziamento, la composizione e i compiti della commissione valutativa, le modalità di quantificazione della quota delle risorse da assegnare per la gestione delle attività di rilevanza regionale, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione del finanziamento e le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di verifiche e controlli e le modalità di concessione ed erogazione del contributo e di eventuali anticipi, nonché eventuali ulteriori effetti dell'ammissione al finanziamento. Con il medesimo regolamento sono altresì fissati i termini del procedimento.
5. In attuazione del comma 2, lettera b), con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento.
6. In attuazione del comma 5, con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento di cui al comma 5.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, lettera d), L. R. 7/2016
2Parole aggiunte al comma 6 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 12/2017