LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 agosto 2014, n. 16

Norme regionali in materia di attività culturali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  04/09/2014
Materia:
350.02 - Attività culturali
350.03 - Attività musicali, teatrali, cinematografiche ed audiovisive

Art. 18
 (Manifestazioni cinematografiche di interesse nazionale e internazionale)
1. La Regione riconosce quali manifestazioni di preminente interesse per la vita culturale e per la promozione della crescita sociale, economica e turistica del Friuli Venezia Giulia, i festival, le rassegne, i premi di carattere nazionale e internazionale e altre iniziative che si svolgono stabilmente nel proprio territorio, finalizzate alla valorizzazione dell'arte cinematografica e dell'audiovisivo.
2. L'Amministrazione regionale sostiene le iniziative di cui al comma 1 tramite:
a) finanziamento annuale a progetti triennali di rilevanza regionale;
b) incentivi annuali per progetti regionali previa procedura valutativa delle domande.