LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

CAPO II
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2005, N. 31 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PESCA E ACQUACOLTURA)
Art. 80
1. All' articolo 02 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni in materia di pesca e acquacoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della lettera d) del comma 1 sono aggiunte le seguenti parole: << non riservati allo Stato >>;

b)
dopo la lettera e) del comma 2 è inserita la seguente:
<<e bis) l'adozione dei provvedimenti concernenti l'attività di pesca del novellame destinato agli allevamenti o ai ripopolamenti nel rispetto dei criteri e limiti individuati dalla disciplina comunitaria, statale e regionale. L'attività, qualora esercitata nella laguna di Marano-Grado, è consentita dall'1 aprile al 31 maggio di ogni anno per un periodo massimo di trenta giorni e i quantitativi annuali sono commisurati alla disponibilità del novellame e al fabbisogno degli allevamenti e delle valli da pesca regionali;>>.

Art. 81
  (Inserimento dell'articolo 03 nella legge regionale 31/2005 )
1.
Dopo l' articolo 02 della legge regionale 31/2005 è inserito il seguente:
<<Art. 03
 (Vigilanza e controllo)
1. La Regione promuove intese con enti e organi di vigilanza di cui all' articolo 22 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell' articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ), per il coordinamento delle attività di vigilanza e il controllo sull'applicazione della disciplina comunitaria, statale e regionale in materia di pesca e acquacoltura in acque marittime e lagunari.>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all' articolo 03 della legge regionale 31/2005 , come aggiunto dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 1.6.1.1036 e al capitolo 6256 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 82
1. All' articolo 4 della legge regionale 31/2005 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
prima del comma 1 è inserito il seguente:
<<01. La violazione degli obblighi concernenti l'attività di pesca del novellame stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 02 è soggetta all'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.>>;

b)
dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:
<<1 ter. In via di interpretazione autentica del comma 1 bis, per mezzi meccanici si intendono gli attrezzi per la pesca e per la raccolta di molluschi che utilizzano forze motrici diverse dalla mano dell'uomo o che non sono movimentati esclusivamente a mano.>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 4 della legge regionale 31/2005 , come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.2.121 e sul capitolo 1854 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
Art. 83
  (Sostituzione dell' articolo 6 della legge regionale 31/2005 )
1.
L' articolo 6 della legge regionale 31/2005 è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Pesca e acquacoltura in siti Natura 2000)
1. L'esercizio della pesca e dell'acquacoltura in siti Natura 2000, anche in attuazione di usi civici, è svolto in conformità alle disposizioni comunitarie, statali e regionali e alle misure di conservazione di specie e habitat contenute negli strumenti di gestione di cui all' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), poste a tutela dei medesimi.>>.