LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

CAPO I
  MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 1995, N. 32 (DISCIPLINA E PROMOZIONE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA NEL FRIULI-VENEZIA GIULIA)
Art. 1
1. All' articolo 3 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 32 (Disciplina e promozione dell'agricoltura biologica nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
nella rubrica e al comma 1 le parole << Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura >> sono sostituite dalle seguenti: << Agenzia regionale per lo sviluppo rurale >>;

b)
alla lettera a) del comma 1 le parole << da esercitarsi presso le strutture degli stessi presenti in regione >> sono sostituite dalle seguenti: << che svolgono la propria attività nell'ambito del territorio regionale >>.

Art. 2
1.
Il comma 7 dell'articolo 4 della legge regionale 32/1995 è sostituito dal seguente:
<<7. L'ERSA provvede alle iscrizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 su parere conforme dell'Organismo di controllo prescelto.>>.

Art. 3
1. All' articolo 5 della legge regionale 32/1995 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << Il Consiglio di amministrazione dell'ERSA >> sono sostituite dalle seguenti: << L'ERSA >>;

b)
il comma 4 è abrogato.