LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 54
1.
L' articolo 22 della legge regionale 28/2002 è sostituito dal seguente:
<<Art. 22
 (Pubblicazione ed esecutività degli atti)
1. Gli atti dei Consorzi sono pubblicati secondo criteri e modalità stabiliti con regolamento adottato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia e approvato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura.
2. Le deliberazioni non soggette a controllo diventano esecutive trascorso il termine della pubblicazione.
3. Le deliberazioni soggette a controllo diventano esecutive a seguito della deliberazione di approvazione della Giunta regionale. La trasmissione all'Amministrazione regionale per l'approvazione può avvenire nelle more della pubblicazione di cui al comma 1, fatto salvo il tempestivo invio dell'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.
4. Le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive per motivate ragioni di urgenza con voto espresso dalla maggioranza dei votanti.>>.