LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 23
1. All' articolo 1 bis della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con le disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, al fine di evitare l'innesco e il diffondersi di fitopatie forestali, nonché per favorire il recupero e l'immissione sul mercato del legname presente in boschi danneggiati da eventi naturali eccezionali, possono essere attivati interventi e concessi indennizzi a favore dei proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati i cui boschi abbiano subito danni alle produzioni da agenti patogeni, da avverse condizioni atmosferiche e da calamità naturali.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole << trattamenti selvicolturali >> sono aggiunte le seguenti: << , finalizzati al ripristino delle condizioni colturali e di gestione del sistema forestale >>;

c)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. La Direzione competente in materia di risorse forestali accerta e riconosce l'evento di cui al comma 1. Le modalità e i criteri per la concessione degli indennizzi di cui allo stesso comma 1 sono definiti con regolamento.
2 ter. Gli incentivi di cui al comma 1 sono concessi a titolo de minimis, secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".>>;

d)
i commi 3 e 4 sono abrogati.