LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 130
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 41 ter, comma 1, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.5030 e al capitolo 2799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
2. Per le finalità previste dall'articolo 41 ter, commi 2 e 3, della legge regionale 9/2007 , come inseriti dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 6.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.1.5030 con riferimento al capitolo 503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 41 ter, comma 4, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.2.5031 e al capitolo 2611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 41 ter, comma 6, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, fanno carico all'unità di bilancio 2.1.1.1044 e al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 8, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.160 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6365 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi alle imprese forestali per meccanizzazione >>.

6.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 9, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 30.400 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6367 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi alle imprese di prima trasformazione del legno per ammodernamento dotazioni >>.

7.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 10, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 63.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 3.4.2.1068 con riferimento al capitolo 6368 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi per impianti energetici a biomasse legnose >>.

8.
Per le finalità previste dall' articolo 41 ter, comma 12, della legge regionale 9/2007 , come inserito dall'articolo 115, è autorizzata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5030 con riferimento al capitolo 6370 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi per impianti di arboricoltura da legno >>.

9.
Per le finalità previste dall' articolo 84, comma 2, della legge regionale 9/2007 , come modificato dall'articolo 123, è autorizzata la spesa di 10.103,61 euro per l'anno 2014 a valere sull'unità di bilancio 2.1.2.5031 con riferimento al capitolo 6372 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione << Contributi per interventi di promozione turistica da realizzare in aree boscate >>.

10. All'onere di complessivi 155.663,61 euro per l'anno 2014, derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 2, 5, 6, 7, 8 e 9 si fa fronte mediante storno di 9.000 euro dall'unità di bilancio 2.5.1.2017 con riferimento al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 e di 146.663,61 euro dall'unità di bilancio 2.1.1.1044 con riferimento al capitolo 504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.>>.