LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 giugno 2014, n. 11

Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, pesca e lavori pubblici.

TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  03/07/2014
Materia:
210.07 - Agricoltura biologica
210.09 - Agriturismo
210.01 - Agricoltura
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
220.08 - Innovazione e sviluppo tecnologico
210.04 - Zootecnia
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
210.03 - Bonifica e riordino fondiario
450.02 - Pesca - Acquacoltura
170.01 - Norme finanziarie e di contabilità
210.02 - Foreste

Art. 10
  (Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge regionale 25/1996 )
1.
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 25/1996 è inserito il seguente:
<<Art. 9 bis
 (Subingresso)
1. Nel caso di subingresso di uno o più eredi, a seguito di decesso del titolare o nel caso di modifiche inerenti la titolarità dell'azienda all'interno del medesimo nucleo familiare, il trasferimento della titolarità è soggetto alla SCIA e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge.
2. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, alla data in cui intervengono le suindicate modifiche della titolarità o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la SCIA entro il termine di centottanta giorni a decorrere dalle predette date.
3. Qualora il subentrante non sia in possesso dei requisiti di cui alla presente legge, il termine per la presentazione della SCIA è stabilito, ai fini delle prescritte regolarizzazioni, in un anno a decorrere dalle date di cui al comma 2.
4. Il subentrante per causa di morte ha la facoltà di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per sei mesi, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.>>.