Art. 5
(Norme urgenti in materia di attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie)
2.
All'
articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18
(Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 224 dopo le parole <<
restauro e promozione
>> sono inserite le seguenti: <<
, da realizzarsi nell'anno 2013
>>;
b)
al comma 225 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: <<
Sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino al 28 febbraio 2014.
>>.
4.
Per le finalità di cui alla
legge regionale 8 settembre 1981, n. 68
(Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è autorizzata la spesa di 86.250 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5048 e dal capitolo 5339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per l'anno 2013, all'associazione Oikos Onlus di Udine un contributo straordinario di 5.000 euro, a copertura delle spese sostenute dalla stessa associazione per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta. Al fine della concessione del contributo sono considerate ammissibili le spese gestionali e amministrative, nonché le spese per il personale dedicato al progetto.
12. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie - Servizio integrazione europea, rapporti internazionali e gestione finanziaria - entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e della documentazione giustificativa delle spese ammissibili sostenute per l'iniziativa stessa fino all'ammontare del contributo previsto.
13. Il contributo di cui al comma 11 non è cumulabile con altri contributi concessi per la realizzazione della medesima iniziativa.
14. Il procedimento di cui al comma 11 si conclude entro centottanta giorni.
15. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 2069 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Associazione Oikos Onlus di Udine a copertura delle spese sostenute per la realizzazione nel 2012 del Progetto Cooperfrutta".
16. All'onere derivante dal disposto di cui al comma 15 si provvede mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.1.1.1161 e dal capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia un ulteriore incentivo a copertura delle spese sostenute per la realizzazione del progetto Movimento in 3S volto a promuovere l'attività motoria nella scuola primaria.
18.
Le risorse necessarie alla concessione dei contributi di cui al comma 17 sono trasferite all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e i contributi medesimi sono concessi ed erogati con le seguenti modalità:
a) una prima quota, pari al 50 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 250.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive di domanda di concessione di contributo corredata di una relazione sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto delle spese sostenute. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;
b) una seconda quota, pari al 30 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 150.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del primo semestre di attività, di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento del progetto e di un rendiconto finanziario che riporti le spese sostenute redatto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive, relativi al primo semestre di attività. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie;
c) una terza quota pari al 20 per cento del finanziamento trasferito all'Amministrazione regionale dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero della Salute e di importo non superiore a 100.000 euro, dietro presentazione al Servizio attività ricreative e sportive, entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla scadenza dell'accordo tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero della Salute e la Regione di domanda di concessione di contributo corredata di un rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di svolgimento del progetto e di un rendiconto finanziario finale delle spese sostenute per la realizzazione del progetto utilizzando esclusivamente l'apposito modello predisposto dal Servizio attività ricreative e sportive. La concessione e la contestuale erogazione del 100 per cento della quota del contributo di cui alla presente lettera è subordinata alla positiva valutazione da parte della Presidenza del Consiglio e del Ministero della Salute dei citati rapporto e rendiconto finanziario ed è disposta a seguito dell'effettivo trasferimento, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Salute, delle risorse a ciò necessarie.
19.
Al fine della rendicontazione degli incentivi di cui al comma 17, entro il termine perentorio del 30 settembre 2014, il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia presenta al Servizio attività ricreative e sportive una relazione illustrativa dell'iniziativa svolta corredata della documentazione prevista dall'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
20.
La mancata presentazione della documentazione di cui ai commi 18 e 19, entro i termini ivi indicati, o la mancata realizzazione del progetto Movimento in 3S, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme erogate con le modalità di cui al
capo II del titolo III della legge regionale 7/2000
.
21. Alle finalità previste dal comma 17 si provvede con le risorse a tal fine trasferite dallo Stato e iscritte sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 2747 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 e sull'unità di bilancio 5.1.1.1088 e sul capitolo 6747 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
23. La disposizione di cui al comma 22 si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
26.
All'
articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22
(Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 34 la parola <<
perentorio
>> è soppressa;
b)
al comma 34 le parole <<
il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo e la conseguente restituzione del medesimo
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
ovvero, nel caso in cui i lavori siano stati già ultimati, a fissare il termine di rendicontazione entro il 31 dicembre 2014
>>;
c)
dopo il comma 34 è inserito il seguente:
<<34 bis. I nuovi termini di inizio, di ultimazione e di rendicontazione dei lavori, fissati ai sensi del comma 34, possono essere prorogati un'unica volta per un periodo non superiore a due anni.>>.
27.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai seguenti beneficiari:
a)
al Comune di Polcenigo, ai sensi dell'
articolo 3, della legge regionale 8/2003
e a valere sui fondi 2005, per il finanziamento dell'intervento denominato Miglioramento dei servizi igienici e degli spogliatoi della palestra della scuola media, già realizzato;
c)
all'Opera Villaggio del Fanciullo di Opicina, ai sensi dell'
articolo 3, della legge regionale 8/2003
e a valere sui fondi 2006 per il finanziamento dell'intervento denominato Recupero adeguamento spogliatoi, illuminazione, gradinata, rifacimento campi da gioco;
d)
al Comune di Zuglio ai sensi dell'
articolo 3, della legge regionale 8/2003
e a valere sui fondi 2008, per il finanziamento dell'intervento denominato Completamento degli impianti sportivi comunali.
28. L'Amministrazione regionale provvede alla conferma dei contributi di cui al comma 27 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.
29. Per le finalità di cui al comma 27, i beneficiari ivi indicati presentano alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo, ovvero, nel caso in cui i lavori siano già stati ultimati, conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di rendicontazione del contributo.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo annuo decennale assegnato, ai sensi dell'
articolo 3 della legge regionale 8/2003 , al Comune di Azzano Decimo con deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2004, n. 2451 (Contributi per l'impiantistica sportiva), per la realizzazione di un intervento di impiantistica sportiva diverso da quello ivi previsto e consistente nella realizzazione di una palestra scolastica anche attraverso la ristrutturazione e l'ampliamento di una porzione di fabbricato ad uso scolastico denominato ex IRFOP, compresa l'acquisizione dell'adiacente area pertinenziale.
33.
Per le finalità di cui al comma 32, il Comune di Azzano Decimo presenta alla struttura regionale competente, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo corredata di:
a) relazione illustrativa dell'opera e delle sue caratteristiche tecniche;
b) preventivo di spesa.
34.
In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori d'inizio e di ultimazione lavori nonché di rendicontazione del contributo, il cui mancato rispetto comporta la revoca del contributo concesso e la restituzione del medesimo, secondo le modalità di cui al
capo II del titolo III della legge regionale 7/2000
.
35.
In via di interpretazione autentica dell'
articolo 3, comma 1, della legge regionale 8/2003
, per investimenti realizzati da società e associazioni sportive, parrocchie, gruppi sportivi aziendali regolarmente costituiti, anche se privi di personalità giuridica, soggetti privati appositamente convenzionati con enti locali, per la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, si intendono anche quelli realizzati su impianti sportivi di proprietà comunale.
36.
Il
comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 8/2003
è sostituito dal seguente:
<<2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie, l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili e che operano in modo continuativo in tale ambito contributi sino al 100 per cento della spesa ammissibile, per l'organizzazione di manifestazioni sportive e per l'acquisto di mezzi necessari al trasporto, di attrezzature specializzate e di equipaggiamenti.>>.
37.
In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.1.1088 nella denominazione del capitolo 6041 le parole <<
alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis,
articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili
>>.
38.
In relazione al disposto di cui al comma 36 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 6158 le parole <<
alle associazioni sportive di cui ai commi 1 e 1 bis,
articolo 18 legge regionale 3 aprile 2003 n. 8
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
alle associazioni sportive di soggetti diversamente abili e alle associazioni sportive che prevedono specificatamente tra le proprie finalità statutarie l'organizzazione di attività e manifestazioni a favore di soggetti disabili
>>.
39.
Alla
legge regionale 27/2012
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 dell'articolo 2 le parole <<
sviluppo sistema turistico regionale della Direzione centrale attività produttive
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
beni e attività culturali della direzione centrale competente in materia di cultura
>>;
b)
al comma 12 dell'articolo 4 le parole <<
cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
>>;
c)
all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 16 le parole <<
cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
attività produttive
>>;
2)
al comma 28 le parole <<
5.1.1.1090
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
5.1.2.1090
>>;
3)
al comma 36 le parole <<
cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
attività produttive
>>;
4)
al comma 149 le parole <<
la realizzazione della doppia copertura dei campi da tennis
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
la sostituzione della copertura di due campi da tennis, nonché per il rifacimento del campo di gioco in materiale sintetico e per la realizzazione della relativa copertura di un ulteriore campo da tennis
>>;
5)
al comma 150 le parole <<
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
il 30 giugno 2013
>>;
6)
i commi da 158 a 160 sono abrogati;
7)
alla lettera o) del comma 222 le parole <<
anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso
>> sono soppresse;
8)
dopo il comma 222 è inserito il seguente:
<<222 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, i contributi già concessi ai beneficiari indicati al comma 222 anche nel caso in cui i beneficiari medesimi intendano realizzare o abbiano già realizzato un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera abbia a oggetto la costruzione, l'ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché l'acquisizione e il recupero di impianti in disuso.>>;
9)
al comma 223 le parole <<
al comma 222, i beneficiari ivi indicati
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
ai commi 222 e 222 bis, i beneficiari indicati al comma 222
>>;
10)
al comma 341 le parole <<
e al servizio competenti in materia di beni e attività culturali
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
competente in materia di attività produttive
>>;
11)
al comma 391 le parole <<
infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie
>>.
40.
Sono fatte salve le domande già presentate ai sensi dell'articolo 2, comma 13, dell'articolo 4, comma 12, dell'articolo 6, commi 16, 36, 341 e 391, della
legge regionale 27/2012
.
41.
In relazione al disposto di cui al comma 39, lettera c), punto 4), nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.1.2.1090 nella denominazione del capitolo 5848 le parole <<
per la realizzazione della doppia copertura dei campi di tennis
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
per la sostituzione della copertura di due campi da tennis nonché per il rifacimento del campo di gioco e per la realizzazione della copertura di un ulteriore campo da tennis
>>.
42.
La Commissione di cui all'
articolo 8 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26
(Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), costituita con decreto del Presidente della Regione 16 ottobre 2008, n. 270 (Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena. Costituzione), rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2013.
45.
Dopo il
comma 2 dell'articolo 19 della legge regionale 26/2007
è inserito il seguente:
<<2 bis. La durata dei progetti di cui al comma 1 non può superare il periodo di un anno con decorrenza dalla data del provvedimento di liquidazione di un acconto sino all'80 per cento del contributo concesso, adottato all'atto della comunicazione dell'avvenuto avvio delle iniziative progettuali finanziate.>>.
51.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, previa deliberazione della Giunta regionale, il contributo già concesso al Comune di Villa Santina ai sensi della
legge regionale 8/2003
e a valere su fondi 2004 per la realizzazione dell'intervento denominato Completamento palestra comunale a favore della realizzazione del diverso intervento denominato Miglioramento funzionale della palestra comunale e relativa area di pertinenza, già parzialmente realizzato.
52. Per le finalità di cui al comma 51, il Comune di Villa Santina presenta alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo. In conformità a quanto deliberato dalla Giunta regionale, la struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive conferma il contributo e fissa nuovi termini perentori di ultimazione lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato Carnevale Carsico - Odbor za Kraški Pust di Trieste un contributo di 15.000 euro per la realizzazione della manifestazione Carnevale Carsico.
57. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 56 è presentata alla Direzione centrale cultura, sport, relazioni internazionali e comunitarie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge corredata di una relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 15.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
59. La rendicontazione dell'intervento di realizzazione di un nuovo Palazzetto dello Sport a Prata di Pordenone, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2008, di cui all'accordo quadro stipulato in data 20 aprile 2009, fra la Regione e i Comuni di Azzano Decimo, Chions, Fiume Veneto, Pasiano di Pordenone, Prata di Pordenone e Pravisdomini, facenti parte dell'Associazione intercomunale Sile, è fissata, ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, al 31 dicembre 2014.
62.
Al
comma 32 dell'articolo 7 della legge regionale 12/2009
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<
Per promuovere la realizzazione di un progetto di cooperazione scientifica internazionale del Dipartimento di Lingue e Civiltà dell'Europa Centro-orientale
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
Per la valorizzazione del patrimonio bibliografico
>>;
b)
le parole <<
aventi a oggetto l'acquisizione, la catalogazione e la valorizzazione del fondo bibliotecario e archivistico intitolato a Andrzej Litwornia
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
e per il completamento della catalogazione della sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini
>>.
63.
In relazione al disposto di cui all'
articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009
, come modificato dal comma 62, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5054 la denominazione del capitolo 5294 è sostituita con la seguente: <<
Contributo straordinario all'Università degli Studi di Udine per la valorizzazione del patrimonio bibliografico e per il completamento della catalogazione della Sezione moderna del Fondo Gaetano Perusini
>>.
64.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con decreto del direttore centrale competente in materia di cultura, il contributo di 80.000 euro, concesso all'Università di Udine, destinandolo alle finalità di cui all'
articolo 7, comma 32, della legge regionale 12/2009
, come modificato dal comma 62. Il decreto del direttore centrale fissa il termine per la presentazione della rendicontazione.
65. Relativamente alle domande di contributo per attività culturali accolte e finanziate nel 2012 ai sensi dell'
articolo 19, comma 12, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), dell'
articolo 6, comma 40, della legge regionale 22/2010 dei Titoli II e III, della
legge regionale 68/1981 , della
legge regionale 12 marzo 2009, n. 5 (Norme per il sostegno alle attività delle associazioni operanti per il mantenimento della memoria e della testimonianza storica e per la realizzazione di monumenti celebrativi), nonché quelle presentate dai soggetti per la prima volta individuati dalla
legge regionale 18/2011 e dalla
legge regionale 14/2012 sono ammesse a rendicontazione le spese sostenute sino ai 30 giugno 2013. Conseguentemente il termine per la presentazione della rendicontazione della spesa sostenuta è prorogato al 30 settembre 2013.
66.
Ai fini della razionalizzazione e del migliore impiego della spesa, le somme disponibili o prive di possibilità di impegno, destinate all'Obiettivo competitività regionale e occupazione FESR 2007-2013 e INTERREG IV Italia-Austria 2007-2013 - IV e ultimo avviso scorrimento graduatorie -, come individuate e assegnate alle competenti direzioni centrali, con deliberazione della Giunta regionale 15 giugno 2012, n. 1098 (Individuazione per l'anno 2012 delle quote di ripartizione dei fondi per interventi a finanziamento comunitario), per un importo pari a 1.924.180,10 euro, al fine di garantire continuità, sono attribuite in deroga all'
articolo 19, comma 4, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21
(Norme in materia di programmazione finanziaria e contabilità regionale), al Programma operativo del Fondo Sociale Europeo (FSE) 2007-2013 che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
68. All'onere di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, derivante dall'autorizzazione di spesa disposta dal comma 67, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
69.
Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall'
articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007
, è autorizzata la spesa di 1.924.180,10 euro per l'anno 2013, a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 "Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo, dall'unità di bilancio 1.6.2.1036 e del capitolo 9600 del medesimo stato di previsione della spesa, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2012 e trasferita ai sensi dell'articolo 31, commi 7 e 8, della
legge regionale 21/2007
, con deliberazione della Giunta regionale 13 febbraio 2013, n. 214 (Trasferimento somme non utilizzate al 31.12.2012 relative ad assegnazioni statali e a cofinanziamenti di progetti statali e comunitari).
70.
Al fine di dare sollievo alla grave emergenza occupazionale conseguente alla crisi economica nel territorio regionale, la somma di 300.000 euro relativa al decreto di impegno del 23 agosto 2012 n. 1667 del direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali già assegnata al fondo POR FESR 2007-2013 per lo sviluppo competitivo delle PMI - azione 1.2.A), è destinata alle finalità previste dal Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo per il periodo 2007-2013 di cui al
regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo o sul fondo di coesione che abroga il
regolamento (CE) n. 1260/1999
.
71. In relazione al disposto di cui al comma 70 sono previste entrate per 300.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Rientri dal Fondo POR FESR 2007-2013 - fondi regionali".
72. Ai fini dell'accertamento e della riscossione dell'entrate previste dal comma 71 il direttore del Servizio risorse finanziarie e gestione partecipazione regionali effettua il pagamento delle somme relative al decreto di impegno di cui al comma 70, con commutazione in entrata a valere sull'unità di bilancio 3.2.144 e sul capitolo 1389 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
73. Per le finalità del Programma Operativo 2007-2013 del Friuli Venezia Giulia - Fondo Sociale Europeo, Obiettivo 2 - Competitività regionale e Occupazione - approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2007) 5480 del 7 novembre 2007, modificato con decisione della Commissione europea C(2012) 1889 del 21 marzo 2012, che costituisce un rilevante strumento per l'attuazione delle politiche per l'occupazione e per il rafforzamento delle competenze delle risorse umane tenuto conto della rilevanza che tali attività hanno in funzione anticrisi e per dare necessario seguito agli adempimenti che derivano da recenti innovazioni della normativa nazionale, è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
74.
Dopo il
comma 6 dell'articolo 19 della legge regionale 21/2007
è inserito il seguente:
<<6 bis. In deroga alla procedura di cui al comma 4, in caso di urgenza, al fine di garantire il corretto e tempestivo utilizzo dei finanziamenti comunitari, la Giunta regionale ammette a finanziamento e individua le quote di cui alle lettere da a) a d) del comma 5, dandone comunicazione successiva alla competente Commissione consiliare.>>.
76.
All'
articolo 15 della legge regionale 18/2011
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 le parole <<
dal 2012 al 2014
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
dal 2012 al 2015
>>;
b)
al comma 24 le parole <<
l'anno 2012
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
l'anno 2013
>>;
c)
al comma 24 la parola <<
cinque
>> è sostituita dalla seguente: <<
quattro
>>.
78.
La tabella R relativa all'
articolo 6, comma 69, della legge regionale 27/2012
è sostituita con la seguente tabella:
TABELLA R |
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Legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico)
A) articolo 1, comma 1 - Contributo a sostegno dell'attività svolta dal soggetto gestore del Polo SBN nella regione a favore della rete bibliotecaria regionale (Lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 del D.P.Reg. 30 settembre 2008, n. 0262/Pres. - Convenzione posizione n. 57/CONV dd. 22 luglio 2009) |
ENTE | CONTRIBUTO 2013 |
---|
Università degli Studi di Trieste | € 15.000,00 |
B) articolo 11 - Biblioteche riconosciute di interesse regionale (ex DGR n. 843 dd. 8 aprile 2009 e DGR n. 890 dd. 20 maggio 2011) |
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ENTE GESTORE | BIBLIOTECA | CONTRIBUTO 2013 |
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1 | Seminario Teologico Centrale di Gorizia | Biblioteca pubblica del Seminario Teologico Centrale di Gorizia | € 12.000,00 |
2 | Centro di Riferimento Oncologico - Aviano (PN) | Biblioteca scientifica e per i Pazienti | € 4.500,00 |
3 | Parrocchia San Nicolò Vescovo - Sacile | Biblioteca di Studi Biblici | € 6.000,00 |
4 | Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone | Biblioteca del Seminario Diocesano di Concordia-Pordenone | € 12.000,00 |
5 | Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus-Sezione provinciale di Pordenone | Biblioteca del libro parlato ''Marcello Mecchia'' | € 9.000,00 |
6 | Centro Culturale Italo Tedesco di Trieste-Goethe Zentrum Triest | Biblioteca del Centro | € 4.500,00 |
7 | Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste | Narodna in Študijska Knjižnica - Biblioteca Nazionale Slovena e Degli Studi -Trieste | € 7.500,00 |
8 | Seminario Vescovile di Trieste | Biblioteca del Seminario Vescovile di Trieste | € 12.000,00 |
9 | Arcidiocesi di Udine | Biblioteche Storiche Delfiniana e Bartoliniana | € 7.500,00 |
10 | Comune di San Daniele del Friuli | Civica Biblioteca Guarneriana | € 10.500,00 |
11 | Seminario Arcivescovile ''B. Luigi Scrosoppi'' di Udine | Biblioteca del Seminario Arcivescovile ''P.Bertoll'' | € 12.000,00 |
12 | Società Filologica Friulana - Udine | Biblioteca della Società | € 6.000,00 |
C) articolo 12 - Sistemi bibliotecari (ex. D.P.Reg. 0142/Pres./2007, DGR n. 126/2010, DGR n. 2390/2010 e DGR 2483/2011) |
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ENTE GESTORE / BIBLIOTECA CENTRO SISTEMA | SISTEMA BIBLIOTECARIO | CONTRIBUTO 2013 |
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1 | Consorzio Culturale del Monfalconese/Biblioteca del Consorzio | Sistema bibliotecario della provincia di Gorizia | € 36.000,00 |
2 | Comune di Pordenone/Biblioteca civica | Sistema bibliotecario urbano | € 31.500,00 |
3 | Comune di Spilimbergo/Biblioteca civica ''B. Partenio'' | SE.BI.CO - Servizio Bibliotecario Convenzionato dello Spilimberghese | € 19.500,00 |
4 | Comunità Montana del Friuli Occidentale/dipendente biblioteca | BiblioMP - Biblioteche della Montagna Pordenonese | € 21.000,00 |
5 | Comune di Cervignano del Friuli/Biblioteca civica | SBBF - Servizio bibliotecario del Basso Friuli | € 22.500,00 |
6 | Comune di Codroipo/Biblioteca comunale | Sistema bibliotecario del Medio Friuli | € 25.500,00 |
7 | Comune di San Giorgio di Nogaro/Biblioteca comunale | SBI - Servizio bibliotecario intercomprensoriale di San Giorgio di Nogaro | € 22.500,00 |
8 | Comune di Tolmezzo/Biblioteca comunale | Sistema bibliotecario della Carnia | € 21.000,00 |
9 | Comune di Udine/Biblioteca civica ''V. Joppi'' | Sistema bibliotecario Hinterland udinese | € 39.000,00 |
10 | Comune di Trieste/Biblioteca civica ''A. Hortis''' | Sistema bibliotecario urbano | € 34.500,00 |
11 | Comune di Casarsa della Delizia/Biblioteca civica | Sistema bibliotecario della Pianura pordenonese | € 22.500,00 |
12 | Comune di Cividale del Friuli/Biblioteca civica | Sistema bibliotecario del Cividalese | € 19.500,00 |
13 | Comune di Gemona del Friuli/Biblioteca civica | Sistema bibliotecario del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale | € 19.500,00 |
14 | Comune di Latisana/Biblioteca civica | Sistema bibliotecario della Bassa friulana occidentale | € 12.000,00 |
D) articolo 13, comma 1, lettera h) - Prestito interbibliotecario |
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Ente gestore | Contributo 2013 |
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Provincia di Udine | € 10.500,00 |
E) articolo 17, comma 2 - Contributo all'Associazione italiana biblioteche |
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Ente | Contributo 2013 |
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AIB - Associazione Italiana Biblioteche - Sezione FVG | € 4.500,00 |
TOTALE CAPITOLO 5250 | € 480.000,00 |
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80. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
81. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1Parole aggiunte al comma 65 da art. 6, comma 15, L. R. 6/2013
2Parole sostituite al comma 32 da art. 10, comma 49, L. R. 6/2013
3Comma 24 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
4Comma 25 abrogato da art. 6, comma 116, lettera g), L. R. 23/2013
5Comma 46 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
6Comma 47 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
7Comma 48 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
8Comma 49 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
9Comma 50 abrogato da art. 7, comma 1, L. R. 6/2014
10Comma 31 abrogato da art. 6, comma 33, lettera h), L. R. 15/2014 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6 bis, L.R. 8/2003.
11Comma 7 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
12Comma 8 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
13Comma 9 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
14Comma 10 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
15Comma 77 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
16Comma 79 abrogato da art. 38, comma 1, lettera oo), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.