LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
 (Norme urgenti in materia di infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti)
1.
Il comma 105 dell'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è sostituito dal seguente:
<<105. Al fine di favorire la realizzazione di lavori pubblici e di interesse pubblico, in considerazione delle limitazioni alla spesa pubblica imposte dalla grave situazione finanziaria, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi al Comune di Cordenons, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, nel caso in cui il beneficiario intenda realizzare un'opera diversa o con una destinazione d'uso diversa rispetto a quella prevista nel progetto o nello studio di fattibilità allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri nelle finalità istituzionali dell'Ente beneficiario. Per detti interventi trova applicazione l' articolo 9, comma 80, della legge regionale 14/2012 .>>.

2. All' articolo 3 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera f) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<f) superficie accessoria (Sa): la superficie data dalla somma delle superfici destinate a pertinenze o cantine, soffitte, locali comportanti volumi tecnici in genere e locali comuni, vani scala, vani corsa ascensori, autorimesse, lavanderie, ripostigli, androni di ingresso e porticati liberi, logge e balconi dell'unità immobiliare o dell'edificio al netto di tutte le pareti, i pilastri, i tramezzi, le pareti interne, gli sguinci, i vani di porte e finestre;>>;

b)
la lettera l) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
<<l) altezza utile dell'unità immobiliare (Hu): la distanza verticale fra il piano di calpestio e il soffitto escluse le eventuali intercapedini costituenti volumi tecnici; nei locali con pavimento a livelli diversi, la Hu viene misurata dalla porzione di pavimento a livello più elevato se superiore al 30 per cento dell'area del locale;>>.

3.
La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:
<<b) manutenzione straordinaria: consistenti in tutte le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti strutturali degli edifici, nelle opere per lo spostamento, l'apertura o la soppressione di fori esterni, nonché per realizzare i servizi igienico-sanitari e gli impianti tecnologici, sempre che non alterino i volumi utili delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso e aumento del numero delle unità immobiliari esistenti;>>.

4.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 è inserita la seguente:
<<d bis) gli interventi stagionali di movimentazione in sito della sabbia, lungo i litorali appartenenti al demanio turistico ricreativo, necessari a garantire l'uso della spiaggia mediante il ripristino della stessa dopo l'erosione o la movimentazione provocata dal mare;>>.

5.
Dopo il comma 4 dell'articolo 37 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:
<<4 bis. Le modalità di computo di cui ai commi precedenti trovano applicazione anche per gli interventi realizzati precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

6.
Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 57 della legge regionale 19/2009 la parola << cinque >> è sostituita dalla seguente: << otto >>.

7.
Ai commi 1 e 3 dell' articolo 58 della legge regionale 19/2009 dopo la parola << ampliamento >> sono inserite le seguenti: << anche in corpo distaccato >>.

8.
Al comma 21 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), dopo le parole << acquisto dell'immobile >> sono inserite le seguenti: << o di arredi e attrezzature, >>.

9. In via di interpretazione autentica dell' articolo 40, comma 1, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), tra le competenze attribuite alla Regione dall'1 gennaio 2008 per la gestione dei servizi ferroviari regionali e locali, rientrano anche quelle di cui all'articolo 17, comma 7, lettera c), della legge regionale stessa.
10.
Il comma 118 dell'articolo 9 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:
<<118. Le domande per le erogazioni di cui al comma 117, lettera a), vengono presentate nel periodo di sospensione dei mutui e, comunque, entro il 31 dicembre 2013, e le istruttorie sono svolte da Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA entro i successivi novanta giorni nell'ambito di accordi finalizzati a contenere al massimo gli oneri a carico delle famiglie e della Pubblica Amministrazione.>>.

11. In via di interpretazione autentica dell' articolo 1 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), gli obiettivi dell'azione regionale nell'edilizia residenziale pubblica si riferiscono ad alloggi aventi destinazione d'uso residenziale come determinata dagli strumenti urbanistici comunali.
12. In via di interpretazione autentica, il requisito previsto dall' articolo 12, comma 1 sexies, lettera a), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo ad almeno uno dei richiedenti le agevolazioni.
13. Il requisito previsto dall' articolo 12, comma 1 sexies, lettera c), della legge regionale 6/2003 è richiesto in capo anche ai richiedenti le agevolazioni a sostegno dei canoni di locazione.
14.
Al comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 6/2003 è aggiunto il seguente paragrafo: << I beneficiari sono altresì obbligati a non effettuare interventi che comportino una riduzione della superficie degli alloggi oggetto di contributo. >>.

(8)
15. All' articolo 16 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << al momento del decesso del beneficiario >> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole << o di trasferimento della residenza di uno dei cobeneficiari >> sono soppresse;

c)
il comma 3 è abrogato.

(9)
16. All' articolo 17 della legge regionale 6/2003 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'inosservanza della prescrizione di cui all'articolo 15, comma 2, comporta la decadenza dal contributo con l'obbligo di restituire quanto già percepito gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .>>;

b)
dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
<<2 bis. Il trasferimento di residenza, la locazione, l'alienazione, intervenuti successivamente alla scadenza del termine indicato all'articolo 15, comma 2, comportano la revoca del contributo a decorrere dal momento in cui si è determinato l'evento, con l'obbligo di restituire quanto eventualmente percepito e non spettante successivamente alla data di determinazione dell'evento stesso, gravato dagli interessi legali calcolati ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 7/2000 .
2 ter. Non rileva ai fini del rispetto degli obblighi di cui all'articolo 15, comma 2, il trasferimento di residenza del beneficiario avvenuto per gravi e comprovati motivi legati alla cura dello stato di salute del beneficiario stesso o dei componenti il suo nucleo familiare.>>.

17. Le disposizioni di cui al comma 16 si applicano alle domande di agevolazione presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge.
17 bis. La disposizione di cui all' articolo 17, comma 2 ter, della legge regionale 6/2003 , come introdotta dal comma 16, si applica anche alle domande di agevolazione con rapporto contributivo in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
18. L'Amministrazione regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzata a trasferire al Comune di Trieste le quote di propria spettanza, in esecuzione delle sentenze del Tribunale di Trieste n. R.G.479/2011 e n. R.G. 64/2012 inerenti l'applicazione delle norme in materia di sostegno alle locazioni come definito dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale 6/2003 .
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 35.000 euro a carico dell'unità di bilancio 8.4.1.1142 e del capitolo 9697 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Spese derivanti da sentenze del Tribunale di Trieste in materia di applicazione di norme in materia di sostegno alle locazioni".
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 è autorizzata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.4.2.1144 e dal capitolo 9687 del medesimo stato di previsione della spesa.
22.
Al comma 117 dell'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), le parole << Beata Vergine Maria Addolorata >> sono sostituite dalle seguenti: << Madonna Addolorata >>.

23.
In relazione al disposto di cui al comma 22 nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 all'unità di bilancio 5.3.2.5053 nella denominazione del capitolo 3468 le parole << Beata Vergine Maria Addolorata >> sono sostituite dalle seguenti: << Madonna Addolorata >>.

24.
Il comma 99 dell'articolo 6 della legge regionale 18/2011 è sostituito dal seguente:
<<99. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere:
a) alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale;
b) alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato un contributo straordinario per complessivi 30.000 euro, per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti.>>.

25.
Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 99, lettera a), della legge regionale 18/2011 , come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5053 e del capitolo 3417 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributo straordinario alla parrocchia San Francesco di Assisi di Castello di Porpetto per gli oneri anche pregressi inerenti le spese di manutenzioni dell'edificio parrocchiale ".

26.
Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 99, lettera b), della legge regionale 18/2011 , come da ultimo modificato dal comma 24, è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5053 e del capitolo 3418 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione " Contributo straordinario alla parrocchia San Martino Vescovo di Passons in Comune di Pasian di Prato per gli oneri anche pregressi inerenti le spese correnti ".

27. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 25 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, corrisponde a parte delle somme non impegnate al 31 dicembre 2012 e trasferite all'esercizio successivo, ai sensi dell' articolo 31, comma 3, della legge regionale 21/2007 , con la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2013, n. 77 ( Legge regionale 21/2007 , articolo 31, commi 2, 3 e 6 - trasferimento somme non utilizzate e disponibili al 31 dicembre 2012 relative a capitoli regionali, mutuo e fondi del personale).
28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 26 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 10.5.1.1176 e dal capitolo 9680 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte corrente) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
29. Al fine di provvedere alla reintegrazione dell'accantonamento previsto dall' articolo 18, comma 1, lettera b), della legge regionale 21/2007 , è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.5.2.1176 e del capitolo 9683 (Oneri per spese obbligatorie e d'ordine - di parte capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.3.2.2053 e dal capitolo 3453 del medesimo stato di previsione della spesa.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie del Comune.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata dal Comune alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale e lavori pubblici entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La concessione e contestuale erogazione del contributo avvengono nei modi previsti dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5059 e del capitolo 1421 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo al Comune di Fontanafredda per la ristrutturazione delle scuole elementari e medie - ricorso al mercato finanziario".
33. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 32 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 3.9.2.1070 e dal capitolo 4148 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
34. Al fine di favorire l'acquisizione della prima casa da parte di soggetti acquirenti di alloggi di edilizia residenziale pubblica realizzati da cooperativa edilizia, nei cui confronti sia stato assunto un provvedimento di revoca dell'anticipazione regionale concessa ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), con obbligo degli acquirenti di restituzione del contributo medesimo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a definire i contenziosi con gli obbligati e accettare, in via di transazione, un rimborso pari all'85 per cento dell'importo dovuto in linea capitale, a fronte di formale richiesta di definizione da parte degli interessati medesimi. La richiesta degli interessati deve pervenire entro il 20 maggio 2013, termine ultimo per la proposizione dell'appello, alla struttura regionale competente in materia di edilizia, che vi provvede nei successivi novanta giorni.
35. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di anticipazioni concesse a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell'allora vigente articolo 94 della legge regionale 75/1982 , alle seguenti condizioni:
a) che le anticipazioni siano già state frazionate in capo agli acquirenti degli alloggi;
b) che sia stato dichiarato il fallimento dell'impresa beneficiaria dell'anticipazione originaria;
c) che gli alloggi siano oggetto di pignoramenti immobiliari promossi da terzi per il recupero di crediti nei confronti dell'impresa fallita, garantiti da ipoteche iscritte sugli immobili stessi.
36. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge i soggetti obbligati alla restituzione delle anticipazioni di cui al comma 35, presentano alla struttura regionale competente in materia di edilizia la documentazione attestante il rispetto delle condizioni per la rinuncia dei diritti di credito.
37. Le disposizioni dei commi 35 e 36 trovano applicazione anche nei casi di intervenuta revoca delle anticipazioni.
38. I termini di ultimazione lavori, nonché quelli di rendicontazione dei contributi assegnati dall'Amministrazione regionale a favore degli Enti locali per la realizzazione di opere pubbliche, si intendono automaticamente prorogati per tutto il periodo di vigenza delle disposizioni dettate dall' articolo 14 della legge regionale 27/2012 , in materia di concorso del sistema delle autonomie locali della Regione al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dagli obblighi comunitari e dai principi di coordinamento della finanza pubblica, come definito nell'ambito dell'accordo Stato-Regione ai sensi dell'articolo 32, commi 11, 13 e 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), nonché della normativa statale vigente in materia di patto di stabilità interno per le Regioni a statuto speciale.
38 bis. La proroga di cui al comma 38 opera fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli enti locali che usufruiscono della proroga comunicano tempestivamente, alla struttura regionale concedente il finanziamento, la presumibile durata e le motivazioni della proroga medesima derivanti dai vincoli del patto di stabilità. La struttura regionale prende atto di tale proroga.
38 ter. Le disposizioni contenute nei commi 38 e 38 bis si applicano anche con riferimento ai finanziamenti concessi dalle Province con fondi regionali a favore degli enti locali, compatibilmente con le differenti norme organizzative e contabili di tali enti, a esclusione dei contributi pluriennali erogati ai sensi dell’articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008.
39.
Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), è aggiunta la seguente:
<<d bis) i termini temporali massimi inibenti il rilascio di nuova autorizzazione che non possono eccedere il triennio per la decadenza di precedente licenza e il quinquennio per la revoca di precedente licenza.>>.

40. Il Comune di Sutrio è autorizzato a modificare la destinazione d'uso di una parte dell'immobile adibito a scuola dell'infanzia, realizzato con contributo concesso ai sensi dell'articolo 4, commi 95, 96 e 97, della legge regionale 1/2005 , e dell'articolo 4, commi 26, 27 e 28, della legge regionale 15/2005 , al fine di poterla destinare ad asilo nido.
41. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1Comma 17 bis aggiunto da art. 9, comma 13, L. R. 6/2013
2Comma 38 bis aggiunto da art. 10, comma 20, L. R. 6/2013
3Comma 38 ter aggiunto da art. 4, comma 98, L. R. 27/2014
4Parole aggiunte al comma 38 ter da art. 1, comma 6, L. R. 7/2015
5Comma 11 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
6Comma 12 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
7Comma 13 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
8Comma 14 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
9Comma 15 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
10Comma 16 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, comma 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.