LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 11
 (Norme in materia di autonomie locali)
1.
Al comma 15 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: << Le deliberazioni e le determinazioni degli enti locali sono pubblicate, entro sette giorni dalla data di adozione, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge. >>.

2.  
( ABROGATO )
(7)
3. Le disposizioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 22 della legge regionale 1/2006 , come inserito dal comma 2, trovano applicazione a decorrere dall'anno 2013.
4. All' articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 10 le parole << entro il 31 luglio >> sono sostituite dalle seguenti: << entro due mesi dall'entrata in vigore della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2013 >>;

b)
alla lettera b) del comma 10 le parole << 70 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 50 per cento >> e le parole << 30 per cento >> dalle seguenti: << 50 per cento >>;

c)
al comma 21 le parole << assegnato per l'anno 2012 un fondo >> sono sostituite dalle seguenti:<< assegnato per l'anno 2013 un fondo >>.

5. All' articolo 14 della legge regionale 27/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)   ( ABROGATA )
c)
i commi 3, 5 e 8 sono abrogati;

d)   ( ABROGATA )
e)   ( ABROGATA )
f)   ( ABROGATA )
g)   ( ABROGATA )
6. La deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 6 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012 , come sostituito dal comma 5, lettera d), è approvata, per il 2013, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
7. In attuazione degli esiti della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 14 gennaio 2013, le disposizioni contenute nell' articolo 12, comma 12, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), come sostituito dall' articolo 18, comma 7, della legge regionale 18/2011 , nell' articolo 12, comma 13, della legge regionale 17/2008 , come sostituito dall' articolo 18, comma 8, della legge regionale 18/2011 , nell'articolo 12, commi 16 e 17, della legge regionale 17/2008 , nonché nell' articolo 14, comma 1, lettera b), della legge regionale 27/2012 , trovano applicazione fino all'entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all' articolo 8, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012).
8.  
( ABROGATO )
(2)
9.  
( ABROGATO )
(4)
10.
Al comma 39 dell'articolo 11 della legge regionale 17/2008 , le parole << 15 ottobre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << 15 ottobre 2014 >>.

11. Le disposizioni di cui all' articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011 , come modificato dall' articolo 1, comma 138, della legge 228/2012 , non si applicano agli enti locali della Regione per gli acquisti di immobili finanziati in tutto o in parte con legge regionale.
12. Le disposizioni dell' articolo 1, comma 143, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), non si applicano ai Comuni per gli acquisti, finanziati dalla Regione, di mezzi per la protezione civile.
13. La tempistica relativa all'intervento di viabilità montana e ciclabile di competenza della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2006, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 23 aprile 2007, come modificato con l'accordo quadro stipulato in data 14 settembre 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio è fissata, per l'inizio lavori, al 30 maggio 2012 e, per la rendicontazione, al 31 dicembre 2013.
14. La tempistica relativa all'intervento di messa a norma, manutenzione e ammodernamento di edifici scolastici, finanziato con le risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale 2007, di cui all'accordo quadro, stipulato in data 10 marzo 2009, fra la Regione e la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio e i Comuni di Attimis, Faedis, Lusevera, San Floriano del Collio, San Leonardo, San Pietro al Natisone e Tarcento, è fissata, per l'inizio lavori, al 31 dicembre 2012, per l'ultimazione dei lavori, al 31 dicembre 2013 e, per la rendicontazione, al 30 giugno 2014.
15.  
( ABROGATO )
(6)
17.  
( ABROGATO )
(8)
18.  
( ABROGATO )
(3)
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo a favore dell'ANCI di cui all' articolo 10, comma 39, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), da utilizzare per spese di funzionamento e di personale già sostenute o da sostenere nell'anno in corso.
20. La struttura regionale competente conferma con decreto il contributo di cui al comma 19 e fissa i nuovi termini per la rendicontazione.
21. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1Parole sostituite al comma 11 da art. 11, comma 5, L. R. 6/2013
2Comma 8 abrogato da art. 14, comma 1, lettera e), L. R. 6/2013
3Comma 18 abrogato da art. 4, comma 9, lettera m), L. R. 12/2014
4Comma 9 abrogato da art. 10, comma 49, L. R. 15/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
5Lettera g) del comma 5 abrogata da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011, per la parte relativa all'abrogazione del comma 36 dell'art. 14, L.R. 27/2012.
6Comma 15 abrogato da art. 69, comma 1, lettera b), L. R. 26/2014 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 14/2011.
7Comma 2 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014
8Comma 17 abrogato da art. 69, comma 1, lettera d), L. R. 26/2014
9Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
10Lettera b) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
11Lettera d) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
12Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
13Lettera f) del comma 5 abrogata da art. 14, comma 58, lettera b), L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione dei commi 1, 4 bis, 6 e 7 dell'art. 5, L.R. 27/2012.
14Integrata la disciplina del comma 11 da art. 14, comma 52, L. R. 27/2014