LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO V
 PREVENZIONE, SOCCORSO E SICUREZZA SULLE PISTE DI SCI
Art. 78
1.
Al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 2/2002 dopo le parole << dell'albo >> sono inserite le seguenti: << e del registro >>.

Art. 79
1. All' articolo 145 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: << , registro degli istruttori >>;

b)
dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
<<4 bis. L'attività di istruttore per l'insegnamento ai corsi teorico-pratici di cui all'articolo 147 è subordinata all'iscrizione al registro degli istruttori accreditati, di seguito denominato registro, istituito presso il Collegio. Possono essere iscritti al registro degli istruttori accreditati gli operatori per la sicurezza, prevenzione e soccorso sulle piste di sci che abbiano conseguito l'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore di cui all'articolo 147, comma 1 bis.
4 ter. Per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in uno o più Stati membri dell'Unione europea si applicano le disposizioni del decreto legislativo 206/2007 .>>.

Art. 80
1. All' articolo 147 della legge regionale 2/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine della rubrica sono aggiunte le parole: << e di istruttore >>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. L'abilitazione tecnica all'esercizio dell'attività di istruttore si consegue mediante la frequenza di corsi per istruttori organizzati dal Collegio e il superamento dei relativi esami, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 148.>>.

Art. 81
1.
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 148 della legge regionale 2/2002 è inserita la seguente:
<<d bis) i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei corsi di abilitazione per istruttore;>>.

Art. 82
  (Inserimento dell'articolo 150 bis nella legge regionale 2/2002 )
1.
Dopo l' articolo 150 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:
<<Art. 150 bis
 (Istituzione del primo registro degli istruttori accreditati)
1. In sede di prima applicazione delle disposizioni relative al registro degli istruttori accreditati di cui all'articolo 145, possono richiedere l'iscrizione al registro coloro che sono in possesso del titolo abilitante all'esercizio dell'attività di soccorritore, pattugliatore e coordinatore di stazione che abbiano svolto attività formativa come istruttori in almeno un corso per soccorritori, pattugliatori o coordinatori di stazione nei quattro anni precedenti la data di istituzione del registro degli istruttori accreditati, allegando alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà da cui risulti il possesso dei requisiti richiesti.>>.