LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO IV
 ATTIVITÀ DI ACCONCIATORE, DI ESTETISTA, DI PANIFICAZIONE E DI TINTOLAVANDERIA
Art. 31
1. All' articolo 24 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera h) del comma 1 le parole << e l'ampliamento dell'impianto di panificazione ovvero dell'impianto di cottura, >> sono sostituite dalle seguenti: << o la trasformazione di un'impresa di panificazione di cui all'articolo 36, comma 1, >>.

b)
alla lettera k) del comma 1 dopo la parola << tintolavanderia >> sono inserite le seguenti: << e di lavanderia >>;

c)
al comma 6 le parole << il tavolo di collaborazione di cui all' articolo 5, comma 2, della legge regionale 3/2001 >> sono sostituite dalle seguenti: << il gruppo tecnico regionale per la gestione del portale di cui all' articolo 5, comma 5, della legge regionale 3/2001 >>.

Art. 32
1.
Alla rubrica del capo II del titolo III della legge regionale 12/2002 le parole << parrucchiere misto >> sono sostituite dalla seguente: << acconciatore >>.

Art. 33
1. All' articolo 25 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 le parole << all'Allegato A >> sono sostituite dalle seguenti: << all'elenco allegato alla legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina dell'attività di estetista), >>;

b)
al comma 3 le parole << apparecchi di cui all'Allegato A >> sono sostituite dalle seguenti: << apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al comma 2, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento emanato con decreto ministeriale 12 maggio 2011, n. 110 (Regolamento di attuazione dell' articolo 10, comma 1, della legge 4 gennaio 1990, n. 1 , relativo agli apparecchi elettromeccanici utilizzati per l'attività di estetista) >>;

c)
il comma 4 è abrogato.

Art. 34
1. All' articolo 36 della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il presente capo si applica alle imprese di panificazione:
a) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, l'intero ciclo di produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime fino alla cottura totale del pane stesso;
b) che sono abilitate ad attivare un impianto di panificazione finalizzato alla produzione di impasti da pane o alla cottura completa degli stessi e che per struttura e organizzazione del lavoro sono in grado di esercitare, nel proprio ambito, il ciclo di produzione volto all'ottenimento di tali prodotti.>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Non è considerata impresa di panificazione ai sensi del comma 1 l'esercizio commerciale che si limita al completamento della cottura del prodotto intermedio di panificazione.>>.

Art. 36
1.
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 bis della legge regionale 12/2002 è inserito il seguente:
<<2 bis. Alle imprese di lavanderia dotate esclusivamente di lavatrici professionali ad acqua ed essiccatori destinati a essere utilizzati direttamente dalla clientela previo acquisto di appositi gettoni, in seguito denominate lavanderie self service, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 79, comma 1 bis, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).>>.

Art. 37
1. All' articolo 40 ter della legge regionale 12/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole << di tintolavanderia >> sono inserite le seguenti: << e di lavanderia self service >>;

b)
al comma 2 la parola << artigiana >> è soppressa e le parole << garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività medesime >> sono sostituite dalle seguenti: << svolge prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata >>.