LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

CAPO I
 DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2
 (Finalità e oggetto)
1. In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.
2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9, secondo la disciplina del capo II;
b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.
Art. 3
 (Azioni per una politica a favore delle PMI)
1. Al fine di favorire il potenziamento e la qualificazione delle PMI del Friuli Venezia Giulia e di rafforzarne la competitività sui mercati, la Regione promuove le seguenti azioni:
a) la semplificazione del contesto normativo di riferimento, la rimodulazione degli oneri amministrativi e burocratici, da definire anche attraverso la consultazione con le associazioni di cui all'articolo 4;
b) l'armonizzazione sul territorio regionale delle procedure di sviluppo delle PMI, improntata ai principi di chiarezza e snellezza, nonché alla gradualità degli oneri burocratici e amministrativi che tenga conto della dimensione delle imprese, del numero di addetti e del settore merceologico di attività;
c) la progressiva estensione dell'uso di strumenti tecnologici nei rapporti tra Regione e imprese e dell'interoperatività tra le banche dati;
d) la diffusione delle informazioni attinenti i requisiti per l'esercizio dell'attività di impresa e di quelle relative agli incentivi pubblici e all'accesso ai finanziamenti agevolati;
e) il coordinamento e l'indirizzo degli enti strumentali e dipendenti dalla Regione e degli enti e società partecipate al fine di assicurare alle imprese e alle società fornitrici di beni e servizi la certezza e la trasparenza dei tempi di pagamento, nel rispetto dei termini previsti dalla vigente normativa;
f) la promozione della sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e la Banca Europea per gli Investimenti (BEI) per costruire piattaforme finanziarie dedicate alle PMI, nonché alle imprese giovanili e a quelle femminili, finalizzata ad agevolare l'accesso al credito e a incentivare la partecipazione delle imprese al capitale di rischio.
2. Trovano applicazione nei rapporti con le PMI le disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come richiamate dall' articolo 25 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 4
 (Consultazione)
1. La Regione valorizza il metodo della consultazione nella definizione delle politiche di promozione dello sviluppo delle PMI finalizzata a facilitarne l'accesso al sistema degli incentivi pubblici e dei finanziamenti, nonché al sostegno delle opportune forme di collegamento con il mondo della ricerca.
2. La politica di consultazione della Regione in materia di imprese si fonda sul confronto con le associazioni regionali di categoria o intercategoriali che sono rappresentate in Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, direttamente o mediante forme di apparentamento e con associazioni regionali di categoria aderenti a organizzazioni rappresentative e riconosciute a livello nazionale e, ove ne ricorra l'ipotesi, con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
3. In particolare la Regione, per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1, valorizza il ruolo delle associazioni di rappresentanza delle imprese e dei loro organismi operativi.
Art. 5
 (Definizioni)
1. Ai fini dell'applicazione della presente legge e della relativa normativa di attuazione, si intende per:
a) PMI: le imprese che soddisfano i requisiti di cui all'allegato I al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, in base alla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, relativa alla definizione di microimpresa, piccola e media impresa (PMI), recepita con decreto del Presidente della Regione 29 dicembre 2005, n. 463 (Regolamento recante "Indicazioni e aggiornamento della definizione di microimpresa piccola e media impresa ai sensi dell' articolo 38, comma 3 della legge regionale 7/2000 ");
b) manager a tempo: soggetto di dimostrata ed elevata qualificazione che opera, anche a livello di direzione generale, assumendo la responsabilità dei risultati contrattualmente definiti. Il manager a tempo svolge azioni volte al rafforzamento dell'impresa, anche attraverso l'affiancamento e l'accompagnamento della PMI, il trasferimento di buone pratiche e tecniche amministrative e gestionali, la riorganizzazione aziendale e il controllo di gestione; può, inoltre, contribuire alla positiva risoluzione di momentanee criticità; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo e si inserisce nell'impresa per un periodo di tempo determinato;
c) commercio elettronico: conformemente a quanto stabilito dalla comunicazione della Commissione COM (1997) 157 del 16 aprile 1997, relativa a un'iniziativa europea in materia di commercio elettronico, consiste nello svolgimento di attività commerciali per via elettronica basato sull'elaborazione e la trasmissione di dati (tra cui testo, suoni e immagini video) per via elettronica. Il commercio elettronico per i consumatori finali (Business-to-Consumer) riguarda, in particolare, la fornitura di beni e servizi direttamente all'utente finale; il commercio elettronico tra imprese (Business-to-Business) riguarda, in particolare, le relazioni che un'impresa detiene con i propri fornitori o con imprese collocate in punti diversi della filiera produttiva;
d) consulente per l'internazionalizzazione: la figura specialistica con dimostrata qualificazione in tema di internazionalizzazione delle imprese. Tale figura svolge attività quali: supportare l'azienda in specifiche azioni di internazionalizzazione come la selezione e l'individuazione dei mercati, la selezione di potenziali partner per la commercializzazione, la fornitura e la collaborazione produttiva, la ricerca e l'individuazione di siti produttivi, i programmi di penetrazione commerciale per settore o paese per le aggregazioni di imprese, le missioni commerciali all'estero e incoming di operatori esteri, l'utilizzo degli strumenti finanziari italiani, comunitari e internazionali a sostegno dell'internazionalizzazione; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
e) consulente per la strategia aziendale: tale figura svolge attività quali: affiancare l'azienda nel processo di crescita attraverso un'analisi diversificata delle varie aree di business e tramite l'apertura di nuovi mercati, il riposizionamento competitivo, la differenziazione, la valorizzazione dei punti di forza, il reengineering dei processi aziendali, lo sviluppo di nuove politiche di gestione delle risorse umane, di marketing e finanziarie con l'obiettivo di orientare scelte che possono comportare la revisione della business idea, la diversificazione delle attività aziendali, le alleanze strategiche e le partnership di scopo, la ristrutturazione organizzativa e gestionale, la ricerca dell'efficienza e i processi di riconversione industriale; tale soggetto non è un collaboratore già inserito nell'organizzazione aziendale in modo continuativo;
f) contratto di rete: il contratto definito dall' articolo 3, comma 4 ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5 (Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario), convertito, con modificazioni, dalla legge 33/2009 ;
g) progetto di aggregazione: progetto delle PMI rivolto al sostegno dell'economia territoriale che prevede la stipulazione, il consolidamento o l'esecuzione di contratti di rete finalizzati:
1) all'aumento della competitività sui mercati delle imprese aggregate;
2) alla razionalizzazione dei costi;
3) allo studio, allo sviluppo, all'implementazione e alla sperimentazione di soluzioni tecnologiche legate alla produzione e/o alla commercializzazione di prodotti;
4) allo scambio di conoscenze funzionali relative all'innovazione di processo, di prodotto, organizzativa e/o di servizio.
Art. 6

( ABROGATO )

(5)
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 55, comma 1, L. R. 21/2013
2Parole sostituite al comma 4 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 4/2014
3Comma 5 abrogato da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 4/2014
4Parole sostituite al comma 4 da art. 2, comma 10, L. R. 25/2016
5Articolo abrogato da art. 1, comma 6, lettera a), L. R. 6/2017