LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 aprile 2013, n. 4

Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali 12/2002 e 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale 2/2002 in materia di turismo.

TESTO VIGENTE dal 11/07/2019

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
230.02 - Turismo ed industria alberghiera

Art. 2
 (Finalità e oggetto)
1. In attuazione, in particolare, del principio 8 "Promuovere l'aggiornamento delle competenze nelle PMI e ogni forma di innovazione" dello SBA, e dei principi 3.3.2 "Aiutare le PMI ad affrontare i mercati globalizzati" e 3.3.3. "Aiutare le PMI a contribuire a un'economia efficiente sul piano delle risorse", la Regione sostiene la realizzazione dei progetti delle microimprese e delle piccole e medie imprese finalizzati al rafforzamento e al rilancio della competitività, anche tramite contratti di rete.
2. Per il conseguimento della finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle PMI richiedenti incentivi nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato:
a) per progetti volti al rafforzamento e al rilancio della competitività realizzati adottando gli interventi di cui all'articolo 9, secondo la disciplina del capo II;
b) per progetti di aggregazione volti a supportare lo sviluppo e la crescita delle PMI richiedenti, mediante la costituzione di contratti di rete, secondo la disciplina del capo III.