LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Torre, Natisone e Collio, della Carnia, del Friuli occidentale e del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per:
a) adeguare la dotazione territoriale di impianti di diffusione del segnale televisivo alle esigenze di ricezione del segnale digitale terreste, compreso lo smantellamento dei ripetitori del segnale analogico;
b) dotare il territorio di impianti atti a migliorare l'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche a banda larga.
2. Le risorse stanziate per le finalità di cui al comma 1 sono assegnate alle singole Comunità montane secondo il seguente criterio:
a) 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione, determinata dall'UNCEM ai sensi dell' articolo 1, comma 10, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
b) 50 per cento in misura proporzionale alla superficie.
3. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione illustrativa degli interventi previsti con indicazione delle località interessate, delle tipologie d'intervento, dei tempi di realizzazione e della spesa preventivata.
4. Il finanziamento concesso viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per un importo non inferiore al 30 per cento dei corrispettivi contrattuali iniziali e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.
5. Con il provvedimento di concessione del finanziamento vengono determinati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.