LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO VIII
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FINANZE
Art. 86
 (Aumento partecipazione azionaria)
1. Al fine di consentire a Friulia Spa nel suo ruolo di finanziaria regionale, di promuovere e coordinare iniziative di sviluppo territoriale attraverso l'attuazione di programmi di investimento diretti a realizzare interventi a sostegno dello sviluppo e del rilancio delle imprese e del tessuto economico del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla ricapitalizzazione di Friulia Spa, nel limite massimo di 17 milioni di euro, anche attraverso l'acquisizione di azioni detenute dalla medesima, a un valore unitario coerente con il patrimonio netto risultante dal bilancio consolidato al 30 giugno 2013.
2. L'operazione di cui al comma 1 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia Spa di un programma di investimenti che evidenzi le iniziative che la Società intende attuare per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1. Annualmente, e per tutta la durata del programma, Friulia Spa è tenuta a presentare una relazione illustrativa delle modalità di utilizzo delle risorse e dei risultati conseguiti.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.4.2.1192 e del capitolo 1280 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Ricapitalizzazione di Friulia Spa".
4. All'onere di 17 milioni di euro per l'anno 2013 derivante dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità di bilancio 10.7.2.3470 e dal capitolo 9710, partita n. 54, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
Art. 87
1.
Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 10 (Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali), le parole << l'onere complessivo destinato a capitale sociale previsto per l'anno sul bilancio regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << l'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio regionale >>.

2.
Il comma 2 dell'articolo 12 della legge regionale 10/2012 è sostituito dal seguente:
<<2. I dati di cui al comma 1 sono comunicati annualmente dalle società e si riferiscono alle somme percepite dagli amministratori alla data del 31 dicembre di ogni anno.>>.

Art. 88
 (Organi societari di Insiel Spa)
1.
Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 12 giugno 1978, n. 66 (Partecipazione azionarie alla Società Informatica Friuli-Venezia Giulia SpA), le parole << Consiglio di amministrazione e >> sono sostituite dalle seguenti: << Consiglio di amministrazione o l'Amministratore unico e i componenti >>.

2. La Regione si attiva per l'adeguamento dello statuto di Insiel SpA al disposto dell' articolo 1, comma 2, della legge regionale 66/1978 , come modificato dal comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. AI fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa, da compiersi attraverso l'introduzione della figura dell'Amministratore unico o del Consiglio di amministrazione nella nuova composizione, il Consiglio di amministrazione di Insiel SpA cessa dalla carica alla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto al comma 4.
4. L'organo amministrativo esercita le attività di ordinaria amministrazione, salva la convocazione dell'assemblea straordinaria per la modifica dello statuto, fino alla ricostituzione dell'organo, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 89
  (Interpretazione autentica dei commi 4 e 5 dell' articolo 12 della legge regionale 10/2012 )
1. I commi 4 e 5 dell' articolo 12 della legge regionale 10/2012 si interpretano nel senso che sono società controllate dalla Regione le società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numeri 1) e 2), e secondo comma, del codice civile , limitatamente al primo livello di controllo indiretto.
Art. 90
1.
Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), dopo la parola << onnicomprensivo >> e prima delle parole << dei dipendenti >> sono inserite le seguenti: << degli organi direttivi, dei collaboratori con vincolo di dipendenza o assimilabile e >>.

Art. 91
1.
Il comma 7 dell'articolo 13 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), è sostituito dal seguente:
<<7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano a decorrere dall'esercizio finanziario 2014.>>.

Art. 92
 (Contabilità speciale del Commissario della Laguna di Marano e Grado)
1.
In relazione alla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado e ai fini dell'attuazione degli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del disposto di cui all' articolo 5, comma 4 quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), le disponibilità che residuano alla chiusura della relativa contabilità speciale sono trasferite alla Regione e vengono iscritte nel bilancio regionale.

1 bis. Al fine di garantire il prosieguo dell'attività ambientale dell'area interessata dalle vasche di stoccaggio dei fanghi di dragaggio del fiume Corno e dei canali d'accesso, intestate in proprietà al Commissario di Governo per l'emergenza della Laguna di Marano e di Grado, gli immobili individuati catastalmente in Comune di San Giorgio di Nogaro, sez. B, FM 6, mappale 240, sono trasferiti in proprietà alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale patrimonio indisponibile per finalità istituzionali.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.2.1053 e del capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Interventi da realizzarsi a seguito della soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".
3. Gli ulteriori interventi da realizzare ai sensi del comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
4.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative agli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado.

5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 2.4.1.1053 e del capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Spese per gli adempimenti derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".
6. In relazione al disposto di cui al comma 1 sono previste entrate complessive per 18.816.136,74 euro per l'anno 2013 suddivise come segue:
a) relativamente all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 2 - 18.801.136,74 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 4.2.25 e sul capitolo 3988 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Acquisizione delle entrate - di parte capitale - derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado";
b) relativamente all'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 - 15.000 euro per l'anno 2013 a valere sull'unità di bilancio 2.1.272 e sul capitolo 3989 di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 con la denominazione "Acquisizione delle entrate - di parte corrente - derivanti dalla soppressione della struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale della laguna di Marano e Grado".
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 1, comma 2, L. R. 44/2017
Art. 93
 (Intervento in materia di edilizia scolastica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il finanziamento di 2.003.194,51 euro, concesso alla Provincia di Trieste nell'ambito dell'Accordo di programma sottoscritto il 9 giugno 2003, approvato con decreto del Presidente della Regione 0187/Pres. del 10 giugno 2003 ( Legge regionale 7/1981 , articolo 6, comma 2. Approvazione dell'Accordo di programma tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e la Provincia di Trieste), così come rinegoziato con Atto stipulato il 26 giugno 2006, approvato con decreto del Presidente della Regione 0215/Pres. del 15 luglio 2006 ( Legge regionale 24 gennaio 1981, n. 7 , articolo 6, comma 2 - Rinegoziazione dell'Accordo di programma stipulato con la Provincia di Trieste il 9 giugno 2003), per l'intervento di recupero e riqualificazione con destinazione a uso scolastico degli immobili di cui al complesso di edifici siti a Trieste in via Cantù 39/41/43 - II lotto.
2. Il finanziamento è confermato con deliberazione della Giunta regionale, previa presentazione da parte della Provincia di Trieste di apposita istanza corredata di una relazione illustrativa dello svolgimento dei lavori, del certificato di ultimazione dei medesimi e del certificato di collaudo entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 94
 (Conferma di contributo)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, limitatamente alle spese effettivamente già sostenute dall'ente e da sostenersi in relazione all'estinzione anticipata del mutuo in essere relativo all'opera, direttamente afferente all'intervento stesso, il contributo già concesso al Comune di Latisana e finalizzato all'intervento di progettazione, recupero e ristrutturazione dell'area e del complesso edilizio della ex caserma "Radaelli" ai sensi dell' articolo 3, comma 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
2. La conferma di cui al comma 1 è disposta previa istanza dell'ente beneficiario, da prodursi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione risorse agricole e forestali con allegata rendicontazione di copia non autentica della documentazione di spesa, corredata altresì di una relazione sulle spese stesse e di una dichiarazione del responsabile del procedimento attestante che l'incentivo è stato utilizzato a fronte degli oneri derivanti dallo svolgimento dell'attività finanziata e che la stessa è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia.