LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

CAPO V
 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI FUNZIONE PUBBLICA E AUTONOMIE LOCALI
Art. 38
 (Direttore generale nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia)
1. La figura del Direttore generale può essere prevista nei Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e nelle Unioni territoriali intercomunali della Regione medesima.
2.
In relazione al disposto di cui al comma 1, al comma 42 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << Nei comuni e nelle >> sono sostituite dalla seguente: << Nelle >>.

Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 8, comma 1, L. R. 3/2014
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 10, comma 1, L. R. 44/2017
Art. 39
1.
Dopo il comma 16 bis dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è inserito il seguente:
<<16 ter. Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale.>>.

Art. 40
1.
Alla lettera b) del comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), le parole << per un periodo massimo di due anni non prorogabile né rinnovabile >> sono sostituite dalle seguenti: << per un periodo di due anni prorogabile >>.

Art. 41
1.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 16 (Norme urgenti in materia di personale e di organizzazione nonché in materia di passaggio al digitale terrestre), è abrogato.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la Regione continua a dare attuazione alle convenzioni sottoscritte ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della legge regionale 16/2010 , in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino alla loro naturale scadenza.
Art. 42
1.
Al fine di corrispondere in modo funzionale e con la necessaria flessibilità operativa alle esigenze organizzative dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, con particolare riferimento all'articolazione delle strutture direzionali, l' articolo 4 della legge regionale 16/2010 è abrogato.

Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 5/2021
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 35, comma 1, lettera g), L. R. 5/2021
Art. 45
1.
AI primo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 11 febbraio 2011, n. 1 (Norme urgenti in materia di circoscrizioni di decentramento comunale), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: << , ovvero in ragione di una ogni 6.000 abitanti o frazione, qualora il comune sia incluso nella tabella prevista dall' articolo 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia) >>.

Art. 46
 (Proroga dell'efficacia di graduatorie di concorsi pubblici)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 4, comma 4, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, l'efficacia delle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalla Regione, in corso di validità  alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013, è prorogata sino al 31 dicembre 2016. La proroga di cui al primo periodo si applica, fermo restando il divieto di cui all'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 135/2012, come confermato dall'articolo 4, comma 9, del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 125/2013, anche alle graduatorie di pubblici concorsi per assunzioni a tempo indeterminato banditi dalle altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e in corso di validità  alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge 101/2013.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, L. R. 3/2014
Art. 47
 (Partecipazione alle riunioni della Commissione paritetica)
1. I componenti della Commissione paritetica di cui all'articolo 65 dello Statuto speciale della Regione, che prestino servizio alle dipendenze della Regione o di Enti o Agenzie dipendenti dalla Regione, sono autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario per partecipare alle riunioni della predetta Commissione e per svolgere le altre attività connesse all'espletamento dell'incarico, senza alcuna decurtazione della retribuzione.