LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2013, n. 21

Disposizioni urgenti in materia di tutela ambientale, difesa e gestione del territorio, lavoro, diritto allo studio universitario, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, funzione pubblica e autonomie locali, salute, attività economiche e affari economici e fiscali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  12/12/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 18
  (Modifiche alla legge regionale 12/1988 )
1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 12 (Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << concedere, ad integrazione dei >> sono sostituite dalle seguenti: << concedere un'integrazione ai >>;

b)
la parola << contributi >> è soppressa.

2.
Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 12/1988 le parole << Tali contributi sono destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale nonché al loro sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza >> sono sostituite dalle seguenti: << L'Amministrazione regionale concede, altresì, contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale nei settori di competenza degli Istituti di patronato e di assistenza sociale >>.

3.
L' articolo 3 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 3
 
1. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, è assegnato un importo pari all'80 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra le sedi provinciali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale.
2. Per il riparto di cui al comma 1, la Direzione centrale competente richiede annualmente, entro il 30 luglio, agli organi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali competenti per l'accertamento dell'attività svolta dagli Istituti di patronato e di assistenza sociale e per la verifica dell'organizzazione dei relativi uffici, secondo quanto previsto dall' articolo 13 della legge 152/2001 e dalla relativa regolamentazione attuativa, l'elenco degli Istituti aventi sede in regione per il quale sia stato accertato il diritto a ottenere il finanziamento nazionale, con l'indicazione dei punteggi conseguiti da ciascun istituto, a livello provinciale, ai medesimi fini.
3. Entro il 31 ottobre la Regione provvede alla concessione e all'erogazione del finanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, alle sedi provinciali degli Istituti di cui al comma 1, in misura proporzionale ai punteggi conseguiti ai fini del finanziamento nazionale.
4. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 2, è assegnato un importo pari al 20 per cento della disponibilità annuale di bilancio da ripartire tra gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, in modo da assicurare a ciascuno degli specifici progetti presentati e ritenuti ammissibili la medesima percentuale rispetto alla spesa preventivata, qualora siano state realizzate almeno due delle tre tipologie di interventi di cui al medesimo articolo 2, comma 2.>>.

4.
L' articolo 4 della legge regionale 12/1988 è sostituito dal seguente:
<<Art. 4
 
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, gli organi regionali degli Istituti di patronato e di assistenza sociale presentano alla Direzione centrale competente domanda di contributi di cui all'articolo 2, comma 2, corredata degli specifici progetti finalizzati alle iniziative di cui al medesimo articolo 2, comma 2.>>.

5.
In relazione alle modifiche all'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 12/1988 disposte dai commi 1 e 2 all'unità di bilancio 8.5.1.1146 la denominazione del capitolo 8480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 è sostituita dalla seguente: << Integrazione ai finanziamenti, previsti dall' articolo 13 della legge 152/2001 , nonché contributi destinati allo sviluppo e al potenziamento di specifici interventi a carattere promozionale a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale >>.