LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 26
 (Disposizioni contabili)
1. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
2. All'onere di 20.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 1 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
3. Per le finalità di cui all' articolo 1, comma 4, della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 , è autorizzata la spesa di 230.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 5.2.2.5049 e del capitolo 5981 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione <<Contributi in conto capitale per interventi di adeguamento tecnologico delle sale cinematografiche>>.
4. All'onere di 230.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 3 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
5. Per le finalità di cui all' articolo 174, comma 1, lettera a), della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è autorizzata la spesa di 262.100 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
6. All'onere di 262.100 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 5 si provvede mediante storno di pari importo a carico delle unità di bilancio e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
unità di bilanciocapitoloimporto in euro
5.1.1.1088603722.100
9.1.1.1153160060.000
10.1.1.116398505.000
10.1.1.116398515.000
10.4.1.1170149030.000
10.4.1.1170152610.000
11.3.1.11804905.000
11.3.1.1180121010.000
11.3.1.118014915.000
11.3.1.11803513110.000


7. Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 27 luglio 1982, n. 47 (Iniziative regionali per lo svolgimento di attività promozionali all'estero), è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1161 e del capitolo 740 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
8. All'onere di 30.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 7 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
9. Per le finalità di cui all'articolo 8, commi 52 e 52 bis, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9847 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
10. All'onere di 10.000 euro per l'anno 2013 previsto dal comma 9 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 3513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.