LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 11 novembre 2013, n. 18

Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà.

TESTO VIGENTE dal 01/06/2016

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  16/11/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
310.05 - Volontariato
340.01 - Sport
340.04 - Associazionismo
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
110.08 - Celebrazioni

Art. 14
1.
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali), è sostituito dal seguente:
<<2. La Regione riconosce quale organismo regionale primario di produzione musicale la Fondazione Teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ne sostiene l'attività e ne promuove la presenza nell'attuazione dei programmi degli enti territoriali. A tal fine il programma di decentramento annuale della Fondazione medesima è preventivamente concordato con le istituzioni teatrali interessate e trasmesso all'Amministrazione regionale.>>.

2.
In relazione alla modifica dell' articolo 8 della legge regionale 68/1981 di cui al comma 1, all'unità di bilancio 5.2.1.5048 nella denominazione del capitolo 5340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 le parole << dell'Ente Autonomo del Teatro >> sono sostituite dalle seguenti:<< della Fondazione del Teatro Lirico >>.