LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 novembre 2013, n. 16

Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari.

TESTO VIGENTE dal 24/11/2022

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo vigente nel periodo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  28/11/2013
Materia:
120.05 - Personale regionale
120.01 - Consiglio regionale
120.02 - Amministrazione regionale
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali

Art. 1
1.
Dopo il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 47 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), è inserito il seguente: << Il Capo di Gabinetto della Presidenza della Regione e della Presidenza del Consiglio operano a supporto dei rispettivi Presidenti quali responsabili dell'Ufficio di Gabinetto, struttura di diretta collaborazione con i Presidenti medesimi. >>.

Art. 2
  (Modifica all' articolo 8 della legge regionale 2/2000 concernente l'Ufficio di collegamento della Regione a Bruxelles a supporto del Consiglio regionale)
1.
Dopo il comma 77 dell'articolo 8 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), è inserito il seguente:
<<77 bis. Per le medesime finalità di cui al comma 73 l'Ufficio, altresì, assicura il supporto al Consiglio regionale e alle sue articolazioni.>>.

Art. 3

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 1, lettera d), L. R. 14/2022
Art. 4
  (Modifiche alla legge regionale 11/2001 concernente il Comitato regionale per le comunicazioni - Co.Re.Com.)
1. All' articolo 12 della legge regionale 10 aprile 2001, n. 11 (Norme in materia di comunicazione, di emittenza radiotelevisiva locale ed istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Per l'esercizio delle funzioni proprie del Co.re.Com. è iscritta a carico del bilancio del Consiglio regionale una dotazione finanziaria, determinata sulla base del programma di attività approvato ai sensi dell'articolo 11, comma 1.>>;

b)
al comma 2 dopo le parole << all'articolo 7 >> sono aggiunte le seguenti: << , comma 2 >>;

c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 2, il Co.Re.Com. ha autonomia gestionale.>>;

d)
il comma 4 è abrogato.

2.
Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 11/2001 è sostituito dal seguente:
<<1. Al Presidente, al Vicepresidente e ai componenti del Co.Re.Com. sono attribuite delle indennità di funzione, per dodici mensilità, il cui ammontare è stabilito dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che lo aggiorna annualmente.>>.

3. All' articolo 20 della legge regionale 11/2001 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Il Co.Re.Com, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>;

b)
il comma 1 bis è abrogato;

c)
al comma 2 le parole << della struttura, individuata ai sensi del comma 1, >> sono soppresse.

Art. 5
  (Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)
1. All' articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole << e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso >> sono soppresse;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>;

c)
al comma 2 le parole << Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale. >> sono soppresse.

Art. 6
  (Modifiche all' articolo 79 della legge regionale 28/2007 concernente il Collegio regionale di garanzia elettorale)
1.
Il comma 4 dell'articolo 79 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), è sostituito dal seguente:
<<4. Il Collegio regionale di garanzia elettorale, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistito dalla struttura di cui all' articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).>>.

Art. 7
1.
Dopo il comma 7 dell'articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 10 (Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003), è inserito il seguente:
<<7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 , previo assenso dei Presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima.>>.