LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

CAPO II
 DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ DI RACCOLTA E COLLEZIONISMO DEL PATRIMONIO STORICO-CULTURALE DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Art. 10
 (Raccolta di reperti mobili)
1. La raccolta e la ricerca di beni mobili di cui all'articolo 2 è permessa, purché si tratti di reperti e cimeli individuabili a vista o affioranti dal suolo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.
2. L'attività di raccolta di cui al comma 1 è vietata:
a) nelle aree archeologiche ai sensi dell' articolo 101 del decreto legislativo 42/2004 ;
b) nei siti individuati quali cimiteri di guerra.
3. Chiunque rinvenga o possieda reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario deve ottemperare all'obbligo di comunicazione, entro sessanta giorni dal ritrovamento, al Comune del luogo della raccolta, previsto dall' articolo 9 della legge 78/2001 , indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza.
4. Il Comune trasmette all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13, la comunicazione di ritrovamento dei beni mobili di cui all'articolo 2, comma 2, ai fini della catalogazione dei beni rinvenuti.
5. Chiunque violi le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è punito con la sanzione amministrativa da 100 euro a 1.000 euro. Le sanzioni sono irrogate secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali). Alla determinazione e irrogazione delle sanzioni provvede il Comune del luogo della raccolta.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 2, lett. a) la cifra "22", prima delle parole "42/2004", inserita per mero errore materiale, è stata tolta.
Note:
1Con riferimento al c. 4 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 11
 (Collezioni private)
1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.
2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.
3. Chiunque possieda collezioni o raccolte dei reperti e cimeli di cui all'articolo 10, comma 3, provvede alla comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bene, secondo quanto previsto dall' articolo 9 della legge 78/2001 .
4. Il Comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 4.
5. Chiunque possieda nel territorio della Regione i beni mobili di cui all'articolo 2, che ritenga di valore storico o documentario, può darne comunicazione all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13, ai fini della loro catalogazione.
6. I soggetti che abbiano ottemperato a quanto previsto dai commi 3 e 5 possono dichiarare, anche contestualmente alla comunicazione di cui ai medesimi commi, di voler rendere disponibili le collezioni per la consultazione pubblica, ai fini di quanto previsto all'articolo 7.
7. Le collezioni di cui al comma 6 sono rese note mediante inserimento nel Sirpac - Sistema informativo del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare, tramite l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, corsi finalizzati alla catalogazione, alla gestione e alla conservazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), i quali sono rivolti in via prioritaria ai collezionisti di cui al comma 6.
Note:
1Con riferimento ai commi 5 e 8 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.