LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 4
 (Compiti del Comitato consultivo)
1. Il Comitato:
a) formula proposte alla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità previste dalla presente legge;
b) esprime parere sullo schema del programma pluriennale articolato in annualità predisposto dalla struttura regionale competente per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5;
c) verifica l'attuazione del programma di cui alla lettera b) e approva una relazione annuale da sottoporre alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti.
2. Per espletare i propri compiti il Comitato si avvale dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia e della Cineteca del Friuli.
Note:
1Con riferimento al c. 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.