LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 14
 (Struttura regionale attuatrice)
1. L'attuazione degli interventi previsti dal presente titolo è affidata a una struttura stabile appositamente costituita all'interno della Direzione centrale competente in materia di beni e attività culturali, con dotazione organica non inferiore alle tre unità.
2. Al fine di assicurare alla struttura di cui al comma 1 le risorse umane necessarie a garantire l'attuazione tempestiva degli interventi previsti dal presente titolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare anche personale somministrato per la durata di ventiquattro mesi, eventualmente prorogabile per motivate esigenze.