LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11

Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura.

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  24/10/2013
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici
350.02 - Attività culturali
110.08 - Celebrazioni

Art. 11
 (Collezioni private)
1. La Regione riconosce l'importanza del collezionismo privato quale espressione della partecipazione dei cittadini alla salvaguardia della memoria storica della Prima guerra mondiale.
2. La Regione a tal fine tutela l'attività dei collezionisti privati, purché svolta nel rispetto della normativa vigente, e garantisce loro la possibilità di contribuire attivamente alla diffusione della conoscenza dei fatti storici della Prima guerra mondiale nel territorio.
3. Chiunque possieda collezioni o raccolte dei reperti e cimeli di cui all'articolo 10, comma 3, provvede alla comunicazione al Sindaco del Comune in cui si trova il bene, secondo quanto previsto dall' articolo 9 della legge 78/2001 .
4. Il Comune provvede alla comunicazione prevista dall'articolo 10, comma 4.
5. Chiunque possieda nel territorio della Regione i beni mobili di cui all'articolo 2, che ritenga di valore storico o documentario, può darne comunicazione all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13, ai fini della loro catalogazione.
6. I soggetti che abbiano ottemperato a quanto previsto dai commi 3 e 5 possono dichiarare, anche contestualmente alla comunicazione di cui ai medesimi commi, di voler rendere disponibili le collezioni per la consultazione pubblica, ai fini di quanto previsto all'articolo 7.
7. Le collezioni di cui al comma 6 sono rese note mediante inserimento nel Sirpac - Sistema informativo del patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - con le modalità individuate nel regolamento di cui all'articolo 13.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare, tramite l'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia, corsi finalizzati alla catalogazione, alla gestione e alla conservazione dei beni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e f), i quali sono rivolti in via prioritaria ai collezionisti di cui al comma 6.
Note:
1Con riferimento ai commi 5 e 8 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento all'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia o all'Azienda speciale Villa Manin è sostituito con il riferimento all'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.