LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

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Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

CAPO X
 NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 43
 (Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l' articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari);
b) il comma 3 dell'articolo 13 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici del Consiglio regionale);
Art. 44
 (Indennità di fine mandato)
1. La disciplina dell'indennità di fine mandato, come introdotta dalla presente legge, trova applicazione a decorrere dalla XI legislatura.
2. Ai consiglieri regionali rieletti nella XI legislatura e nelle legislature successive, per il periodo di mandato sino alla X legislatura, continua ad applicarsi la disciplina previgente; a tali fini, la media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nell'ultima legislatura deve intendersi riferita alla media delle mensilità dell'indennità di presenza lorda percepita nella X legislatura.
3. I consiglieri in carica alla data di entrata in vigore della presente legge che nel corso della XI legislatura abbiano versato i contributi obbligatori del 5 per cento a titolo di contributo per la corresponsione dell'indennità di fine mandato, ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale 38/1995 , hanno diritto di ottenere la restituzione di quanto versato nel corso della XI legislatura senza rivalutazione monetaria, né corresponsione di interessi.
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 9, comma 3, L. R. 3/2014
2Comma 2 interpretato da art. 1, comma 7, L. R. 44/2017
Art. 45
  (Interpretazione autentica dell' articolo 7 bis della legge regionale 52/1980 )
1. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 7 bis della legge regionale 52/1980 , il Presidente del gruppo consiliare può richiedere la risoluzione del contratto anche per ragioni di rispetto di principi di coordinamento della finanza pubblica o di altre norme legislative comportanti limiti di spesa per il funzionamento dei gruppi consiliari.
Art. 46
 (Norma transitoria in materia di trattamento economico dei consiglieri e dei componenti della Giunta regionale)
1. Le disposizioni di cui ai capi II, IV, VI e VII in materia di trattamento economico dei consiglieri e degli assessori regionali trovano applicazione a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
Art. 47
 (Norme transitorie in materia di funzionamento dei gruppi consiliari)
1. Le disposizioni del capo III trovano applicazione per i contributi spettanti ai gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
2. Le disposizioni di cui alle leggi regionali 54/1973 e 52/1980 e successive modifiche e integrazioni, nel testo anteriormente vigente, continuano ad applicarsi ai contributi corrisposti nel corso della X legislatura. Alla rendicontazione dei predetti contributi si provvede ai sensi delle leggi regionali predette.
3. Il rendiconto dei contributi erogati nel corso della XI legislatura, fino alla data di cui al comma 1, è presentato nei termini e con le modalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 52/1980 , come modificato dalla presente legge; la parte non utilizzata entro la stessa data del contributo per il funzionamento dei gruppi e della quota di finanziamento sostitutivo liberamente impiegabile di cui, rispettivamente, all' articolo 3 della legge regionale 54/1973 e all'articolo 8, primo e secondo comma, della legge regionale 52/1980 , nei testi anteriormente vigenti, resta assegnata al gruppo beneficiario che può impiegarla in conformità alle disposizioni della presente legge. La parte della quota del finanziamento sostitutivo vincolata al reimpiego nell'ambito di rapporti di consulenza o di collaborazione ai sensi dell' articolo 8, terzo comma, della legge regionale 52/1980 , nel testo anteriormente vigente, non utilizzata alla medesima data, è versata in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale, secondo termini e modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio.
4. Fino all'approvazione delle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in attuazione della presente legge, trovano applicazione in quanto compatibili le deliberazioni approvate dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in base all' articolo 3, comma 4, della legge regionale 54/1973 .
5. Le disposizioni di cui al capo III trovano applicazione per il personale dei gruppi consiliari a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. L'ammontare complessivo delle risorse per il personale dei gruppi consiliari e il budget spettante ai singoli gruppi per le medesime finalità sono calcolati in rapporto al periodo intercorrente dalla data predetta fino al 31 dicembre 2013.
6. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 4 bis della legge regionale 52/1980 , come inserito dall'articolo 7 della presente legge, per l'anno 2013, l'Amministrazione regionale procede a una verifica della spesa per il personale dei gruppi in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora tale verifica faccia prevedere il superamento dei limiti previsti dalla citata disposizione, il Presidente del gruppo consiliare, la cui spesa per il personale assegnato ecceda il limite di budget del gruppo, è tenuto a individuare e adottare, entro il 15 settembre 2013, gli opportuni interventi finalizzati al rientro nei limiti predetti, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all' articolo 7 bis, comma 2, della legge regionale 52/1980 , e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
7. Fermo restando il rispetto del limite complessivo della spesa per il personale dei gruppi consiliari, nel caso di mancata adozione da parte di alcuni dei Presidenti dei gruppi degli interventi di cui al comma 6 entro il termine indicato, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce le modalità idonee ad assicurare il rientro nei limiti di budget per le spese di personale da parte dei gruppi interessati entro il 31 dicembre 2013, ivi compresa la limitazione della facoltà dei Presidenti dei gruppi medesimi di autorizzare il ricorso all'effettuazione di lavoro straordinario e di missioni da parte del personale del gruppo.
7 bis. Nello stabilire le modalità di rientro nei limiti di budget per le spese di personale dei gruppi consiliari di cui al comma 7, l'Ufficio di Presidenza può, altresì, prevedere la compensazione, sino al 31 dicembre 2013, tra quote spettanti ai gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 , previo assenso dei Presidenti di gruppo consiliare interessati alla compensazione medesima.
8. Per l'anno 2013, ulteriori assegnazioni, comandi o assunzioni di personale presso i gruppi consiliari possono aver corso, previa verifica della disponibilità finanziaria residua, sulla base di criteri stabiliti dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentiti i Presidenti dei Gruppi consiliari.
Note:
1Comma 7 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 16/2013
Art. 48
 (Norme transitorie in materia di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali)
1. Le modifiche apportate dal capo V alla legge regionale 41/1983 trovano applicazione a partire dalle dichiarazioni relative all'inizio della XI legislatura: a tal fine le dichiarazioni già presentate a norma della legge regionale 41/1983 , nel testo anteriormente vigente, sono integrate, qualora necessario, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Ufficio di Presidenza e la Giunta regionale provvedono ad adeguare il modulo previsto dall' articolo 2, secondo comma, della legge regionale 41/1983 . Le sanzioni previste dall' articolo 3 della predetta legge regionale 41/1983 , come modificato dalla presente legge, trovano applicazione a partire dalla prima dichiarazione annuale, da presentare ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge medesima, successiva all'entrata in vigore della presente legge.
Art. 49
 (Norma transitoria concernente la restituzione dei contributi versati per la corresponsione dell'assegno vitalizio)
1. Con riferimento alle domande già presentate ai sensi dei commi 6, 6 bis e 6 ter dell' articolo 17 della legge regionale 18/2011 , il termine di centottanta giorni previsto dal comma 6 quater del medesimo articolo, come inserito dall'articolo 37, decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 50
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.