LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 9
1.
L' articolo 7 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 7 bis
 
1. La proposta nominativa dei Presidenti dei gruppi di incarico con contratto a tempo determinato del personale di cui al numero 2 bis) del primo comma dell'articolo 5, con indicazione della categoria e della tipologia del rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale, è trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell'inoltro per l'esecuzione all'Amministrazione regionale.
2. I contratti a tempo determinato stipulati ai sensi del comma 1 hanno durata sino al termine della legislatura, salvo verifica della disponibilità finanziaria annuale ai sensi dell'articolo 4 bis. Il rapporto di lavoro può essere risolto prima della scadenza prevista, su richiesta del Presidente del gruppo. Il rapporto di lavoro cessa comunque in caso di scioglimento del gruppo al quale il personale è assegnato.>>.