LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 8
1. All' articolo 5 della legge regionale 52/1980 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del primo comma le parole << al precedente articolo >> sono sostituite dalle seguenti: << all'articolo 4 >>;

b)
dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:
<<1 bis. Il personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, è individuato direttamente dal Presidente del gruppo, che stipula i relativi contratti di lavoro. I rapporti di cui al personale previsto dall'articolo 4 bis, comma 6, sono disciplinati esclusivamente da contratti di diritto privato.
1 ter. L'assegnazione, il comando, l'assunzione del personale con le diverse modalità di cui al primo comma sono effettuati previa verifica, a cura dell'Amministrazione regionale, della disponibilità finanziaria di cui all'articolo 4 bis.
1 quater. La spesa del personale dei gruppi consiliari è costantemente monitorata dall'Amministrazione regionale ai fini del controllo del rispetto dei limiti di cui all'articolo 4 bis.
1 quinquies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, comma 3, i Presidenti dei gruppi consiliari sono tenuti ad adottare ogni intervento finalizzato al rispetto del limite predetto, ivi compreso il ricorso alla facoltà di cui all'articolo 7 bis, comma 2, e a richiedere all'Amministrazione regionale i conseguenti correttivi.
1 sexies. Qualora il monitoraggio faccia prevedere un superamento del limite di cui all'articolo 4 bis, commi 1 e 2, l'Amministrazione regionale, sentito l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, è autorizzata ad adottare ogni provvedimento necessario per evitare tale superamento, ivi compresa la risoluzione dei contratti di cui al primo comma, numero 2 bis).>>.