LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 7
  (Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 52/1980 )
1.
Dopo l' articolo 4 della legge regionale 52/1980 è inserito il seguente:
<<Art. 4 bis
 
1. L'ammontare complessivo annuale delle risorse finanziarie destinate alla spesa per il personale assegnato ai gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 4 non può eccedere il costo di una unità appartenente alla categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, moltiplicato per il numero dei consiglieri regionali.
2. L'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 1 è fissato annualmente dall'Amministrazione regionale.
3. Nel limite delle risorse di cui al comma 2 è fissato un budget massimo di spesa per ciascun gruppo consiliare, calcolato annualmente dall'Amministrazione regionale e costituito da una quota fissa equivalente al costo di tre unità di categoria D, posizione economica 6, comprensivo degli oneri a carico della Regione, nonché da una quota variabile ragguagliata alla consistenza numerica del gruppo. Qualora al gruppo misto appartengano due consiglieri la quota fissa spettante è equivalente al costo di due unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione; qualora al gruppo misto appartenga un solo consigliere, la quota fissa spettante è equivalente al costo di una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione.
4. Ogni variazione nella composizione dei gruppi consiliari determina il conseguente adeguamento del budget di spesa di cui al comma 3, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la variazione si è verificata.
5. L'ammontare delle risorse di cui ai commi 2 e 3, nell'anno di cambio di legislatura, è rapportato alla durata di ciascuna legislatura.
6. Qualora richiesto, il Presidente di un gruppo che non si avvale interamente del personale previsto dall'articolo 4 può provvedere alla gestione diretta di una quota del budget di cui al comma 3 fino a un valore corrispondente a una unità di categoria D, posizione economica 6, comprensiva degli oneri a carico della Regione, da destinare esclusivamente a spese per il personale; in tal caso è ridotto di pari importo il budget di cui al comma 3 per le assunzioni di personale a carico dell'Amministrazione regionale. Tale quota è erogata in rate mensili. Tra le spese di personale sono comprese le spese di amministrazione e gestione del medesimo personale.
7. Eventuali residui della quota di cui al comma 6, non utilizzati dal Presidente del gruppo entro la conclusione dell'esercizio finanziario, sono riportati in avanzo nell'esercizio successivo; i residui di fine legislatura devono essere restituiti in conto entrata del bilancio del Consiglio regionale entro il termine fissato dall'Ufficio di Presidenza.>>.