LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 16
1.
L' articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 è sostituito dal seguente:
<<Art. 15 bis
 (Pubblicità delle spese dei gruppi consiliari)
1. I rendiconti dei gruppi consiliari sono allegati al conto consuntivo del Consiglio regionale e, ai fini della trasparenza delle spese sostenute, sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale, unitamente agli atti adottati della Sezione regionale di controllo della Corte dei conti in sede di controllo sui rendiconti medesimi.
2. La Regione istituisce un sistema informativo al quale confluiscono tutti i dati relativi ai finanziamenti erogati a qualsiasi titolo ai gruppi consiliari.
3. I dati di cui al comma 2 sono pubblicati nel sito istituzionale del Consiglio regionale e sono resi disponibili, per via telematica, alla Corte dei conti, al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Commissione per la trasparenza ed il controllo dei rendiconti dei partiti e dei movimenti politici di cui all' articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96 (Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti e dei movimenti politici, nonché misure per garantire la trasparenza e i controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle detrazioni fiscali).>>.

2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 15 bis della legge regionale 52/1980 , come sostituito dal comma 1, si provvede nell'ambito del programma triennale di cui all' articolo 3, comma 3, della legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia), con riferimento alle risorse previste all'unità di bilancio 11.3.1.1189 e al capitolo 156 e all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015.
3.
In relazione al disposto di cui al comma 2, alle unità di bilancio 11.3.1.1189 e 11.3.2.1189 nella denominazione dei capitoli 156 e 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2015 dopo le parole << Amministrazione regionale >> sono inserite, rispettivamente, le parole << e del Consiglio regionale >> e le parole << e il Consiglio regionale >>.