LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 9 agosto 2013, n. 10

Disposizioni in materia di trattamento economico e di pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri e degli assessori regionali, nonché di funzionamento dei gruppi consiliari. Modifiche alle leggi regionali 2/1964, 52/1980, 21/1981, 41/1983, 38/1995, 13/2003.

TESTO VIGENTE dal 05/01/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  14/08/2013
Materia:
120.01 - Consiglio regionale
120.03 - Status economico e previdenziale dei Consiglieri regionali, del Presidente e dei componenti della Giunta regionale
120.04 - Gruppi consiliari
120.05 - Personale regionale

Art. 1
 (Oggetto e finalità)
1. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, nell'ambito delle competenze a essa attribuite dallo Statuto speciale, in particolare, dall'articolo 4, primo comma, numero 1), e dagli articoli 19 e 21, adotta con la presente legge ulteriori misure per ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari.
2. In attesa dell'emanazione di nuove norme di attuazione statutaria in materia di funzioni di controllo della Corte di conti, la presente legge reca altresì norme di primo adeguamento, nell'ambito della propria competenza legislativa, alle disposizioni dell'articolo 1, commi da 9 a 12, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 , in materia di controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, del decreto medesimo.