LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 aprile 2013, n. 5

Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali.

TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  11/04/2013
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 6
 (Norme urgenti in materia d'istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia)
1.  
( ABROGATO )
(7)
2.  
( ABROGATO )
(8)
3.  
( ABROGATO )
(9)
4.  
( ABROGATO )
5.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
7.  
( ABROGATO )
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.
Dopo il comma 59 dell'articolo 7 della legge regionale legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è inserito il seguente:
<<59 bis. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo di cui al comma 59 è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi nei limiti dell'ammontare della spesa ritenuta ammissibile a finanziamento, ai sensi dell' articolo 59 della legge regionale 14/2002 .>>.

11.  
( ABROGATO )
(1)
12.  
( ABROGATO )
(2)
13.  
( ABROGATO )
(3)
14.  
( ABROGATO )
(6)
15. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di abbattimento delle rette a carico delle famiglie per l'accesso ai nidi d'infanzia e agli altri servizi per la prima infanzia, ai sensi dell' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 30 novembre 2011, n. 284 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di ripartizione del Fondo diretto all'abbattimento delle rette a carico delle famiglie), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16.
Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 20/2005 , le parole << Se il servizio è svolto dai soggetti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), la gestione può avvenire solo in forma associata. >> sono soppresse.

17.  
( ABROGATO )
(4)
18. Con riferimento all'anno scolastico 2011-2012, i termini per presentare la domanda di contributo ai soggetti gestori di nidi d'infanzia, finalizzato al contenimento delle rette poste a carico delle famiglie per l'accesso al servizio di nido d'infanzia, in attuazione dell'articolo 9, commi 18 e 19, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e con le modalità e procedure previste dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2011, n. 128 (Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi ai gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia), sono riaperti per la durata di sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 8.2.1.1140 e del capitolo 8477 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo ai soggetti gestori dei nidi d'infanzia finalizzato al contenimento delle rette - anno scolastico 2011-2012".
20. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 19 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 8.2.1.1140 e dal capitolo 8465 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
21. Alla legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 11, dopo le parole << esprimere parere >> sono inserite le seguenti: << ai sensi dell'articolo 14, comma 6, nonché >>;

b)
al comma 2 dell'articolo 24, le parole << all'Associazione cui l'ente aderisce ovvero ai soggetti incaricati dell'esecuzione della revisione >> sono sostituite dalle seguenti: << effettuate dalla Direzione >>;

c)
al comma 1 dell'articolo 32, dopo le parole << dei principi cooperativi >> sono inserite le seguenti: << nonché nel concorso allo svolgimento delle attività di vigilanza sul comparto stesso, >>;

d)
il comma 3 dell'articolo 32 è sostituito dal seguente:
<<3. Una quota dei finanziamenti per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 2 è destinata alle Associazioni in parti uguali; il residuo è ripartito tenuto conto, in ordine di priorità, del totale del valore della produzione delle cooperative associate, del numero delle revisioni effettuate, nonché del numero delle cooperative associate.>>.

22. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi all'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 27/2007 a favore delle Associazioni di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a) e b), della legge medesima, si applica la normativa regionale vigente al 31 dicembre 2012.
23.  
( ABROGATO )
(5)
24. Il termine per presentare la domanda di contributo di cui all' articolo 2, comma 28, della legge regionale 27/2012 è riaperto sino al 30 giugno 2013.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto di Ricerche Economiche e Sociali del Friuli Venezia Giulia (IRES FVG) un contributo straordinario per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25 è presentata alla Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
27. Per le finalità previste dal comma 25 autorizzata la spesa di 12.000 euro per l'anno 2013 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3302 e del capitolo 4833 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013, con la denominazione "Contributo straordinario all'Istituto di ricerche economiche e sociali Friuli Venezia Giulia IRES FVG per la realizzazione di uno studio sull'attrattività di imprese e capitali nell'ambito della portualità del Friuli Venezia Giulia".
28. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 27 si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 5.2.1.5050 e dal capitolo 5864 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013.
29. All' articolo 6 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 216 le parole << contributo di 25.000 euro a ristoro delle passività pregresse >> sono sostituite dalle seguenti: << contributo di 15.000 euro per spese sostenute o da sostenere >>;

b)
al comma 217 dopo le parole << spese sostenute >> sono inserite le seguenti: << e da sostenere >>.

30. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1Comma 11 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
2Comma 12 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
3Comma 13 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
4Comma 17 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
5Comma 23 abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 6/2013
6Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera e), L. R. 21/2014
7Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
8Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
9Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
10Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
11Comma 5 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
12Comma 6 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
13Comma 7 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
14Comma 8 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
15Comma 9 abrogato da art. 56, comma 1, lettera mm), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.