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Legge regionale 12 aprile 2012, n. 8

Norme in materia di terapie e attività assistite con gli animali (pet therapy).

TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
320.02 - Assistenza sanitaria ed ospedaliera
320.06 - Veterinaria

Art. 2
 (Definizioni)
1. Le TAA e le AAA rappresentano un metodo co-terapeutico che, attraverso attività ludico-ricreative e con l'ausilio degli animali, stimola il paziente a livello motorio e psicologico, permettendogli di assumere il ruolo di protagonista dell'interazione partecipando attivamente al processo riabilitativo.
2. Ai fini della presente legge si intende per:
a) TAA, una attività terapeutica, che affianca e supporta le terapie della medicina tradizionale, finalizzata a migliorare le condizioni di salute e le funzioni fisiche, sociali, emotive e cognitive del paziente;
b) AAA, ogni intervento di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualità della vita dei soggetti interessati.