LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 aprile 2012, n. 7

Disciplina delle attività di tatuaggio, di piercing e delle pratiche correlate.

TESTO VIGENTE dal 29/12/2012

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/05/2012
Materia:
220.03 - Artigianato
320.03 - Medicina preventiva

Art. 6
 (Divieti)
1. Nell'ambito dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 2 è vietato:
a) eseguire le procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;
b) eseguire procedure di tatuaggio e piercing, a esclusione del piercing al lobo dell'orecchio, ai minori di anni quattordici;
c) eseguire il piercing al lobo dell'orecchio ai minori di anni quattordici senza il consenso informato reso personalmente dagli esercenti la potestà genitoriale o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dagli articoli 5 e 10;
d) eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell' articolo 5 del Codice civile ;
e) effettuare l'eliminazione dei tatuaggi in strutture non sanitarie;
f) svolgere attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante, fatte salve le manifestazioni pubbliche di cui all'articolo 9;
g) detenere animali all'interno dei locali nei quali vengono svolte le suddette attività.