LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 marzo 2012, n. 5

Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità.

TESTO VIGENTE dal 13/07/2023

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Data di entrata in vigore:
  29/03/2012
Allegati:
Materia:
350.05 - Politiche giovanili
120.06 - Commissioni, comitati ed altri organi collegiali
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
240.01 - Problemi del lavoro e interventi per l'occupazione
310.02 - Assistenza sociale
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio
330.03 - Formazione professionale
340.04 - Associazionismo
350.02 - Attività culturali
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica

Art. 19
 (Incentivi per l'internazionalizzazione delle professioni)
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a giovani per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, da realizzarsi attraverso tirocini, praticantati, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato e collaborazioni presso studi professionali, imprese, enti o strutture pubbliche o private.
2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la Regione concede contributi per promuovere la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali dei professionisti, sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile , sia non organizzati in ordini o collegi, e dei diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, promuovendo la competitività e riducendo i rischi di obsolescenza professionale.
3. La richiesta di contributo dei professionisti iscritti all'albo o all'associazione non ordinistica di riferimento, relativa alle spese di formazione sostenute nei precedenti ventiquattro mesi per il conseguimento dell'abilitazione professionale, è presentata al Servizio regionale competente in materia di professioni entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo o all'elenco ai sensi dell' articolo 2229 del codice civile ovvero all'associazione professionale di riferimento.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1Articolo sostituito da art. 7, comma 54, L. R. 14/2016
2Comma 1 sostituito da art. 8, comma 90, L. R. 45/2017
3Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 13/2019
4Parole soppresse al comma 1 da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 13/2019
5Articolo abrogato da art. 43, comma 1, lettera r), L. R. 22/2021 , a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 11 bis, LR 13/2004, come disposto dall'art. 44, c. 5, LR 22/2021.